Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3766 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3766 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1163/2017 R.G. proposto da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,
VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente contro

TARANTINO ANGELA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2088/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 06/07/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

l’INPS ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della
sentenza n. 2088 del 06/07/2016, in causa iscritta al n. 5834/15
r.g., con cui il tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti
esecutivi proposta contro l’ordinanza resa il 25/10/2014 all’esito

quell’ufficio, intentato da Antonio Marzucco, come rappresentato
dall’avv. Angela Tarantino, nei confronti dell’odierno ricorrente, con
cui era stata sensibilmente ridotta, rispetto all’importo precettato,
l’entità del credito assegnato (C 237,64 rispetto ad C 937,28);
in questa sede non svolge attività difensiva l’intimata;
è stata formulata proposta di definizione – per manifesta
fondatezza del primo motivo – in camera di consiglio ai sensi del
primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal
comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv.
con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
dei motivi di ricorso (il primo, di «nullità della sentenza per
violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 2, e 156 c.p.c.»; il
secondo, di «violazione o falsa applicazione del combinato disposto
dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014») è
manifestamente fondato il primo, visto che la gravata sentenza
riferisce l’intero processo a soggetto diverso dalla parte reale, cioè
all’avv. Angela Tarantino in proprio, nonostante il ricorso
introduttivo fosse stato da subito da ascriversi, stando al tenore
testuale delle espressioni adoperate, al cliente di lei, cioè Antonio
Marzucco;
ed effettivamente «l’omessa indicazione nell’epigrafe della
sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza
Ric. 2017 n. 01163 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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del pignoramento presso terzi, già iscr. al n. 2504/14 r.g.e. di

quando né dallo ‘svolgimento del processo’, né dai ‘motivi della
decisione’, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al
giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione
del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i
suoi effetti» (Cass. 28/09/2012, n. 16535; nello stesso la
successiva Cass. 20/03/2015, n. 5660, a mente della quale
«l’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di

quanto … generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si
riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con
sufficiente chiarezza la loro identificazione»);
il principio è agevolmente estensibile al caso, benché singolare,
in cui la sentenza sia pronunciata non già nei confronti di una delle
parti in causa, ma di altro soggetto, a questi riferendo tanto la
controversia che, pertanto, la decisione, in modo inammissibile
facendo all’altro assumere una qualità, quella di parte del processo,
che invece non aveva mai assunto e che non poteva assumere;
nella specie, premesso che inevitabilmente il ricorso andava
notificato al soggetto individuato – benché malamente – quale
controparte nella sentenza stessa (che, in quanto tale, non avrebbe
mai potuto fare stato nei rapporti con la parte effettiva, la quale
resta indifferente alle successive vicende), è evidente la totale
pretermissione della parte effettiva del processo, cioè il richiamato
cliente della Tarantino: la quale ultima, stando al tenore letterale
degli atti, non ha invece mai assunto una tale qualifica;
tanto comporta effettivamente la nullità della sentenza, con
assorbimento dell’ulteriore doglianza sull’eccessività delle spese,
essendo travolta la relativa statuizione dalla presente pronunzia;
la gravata sentenza va allora cassata, in applicazione del
seguente principio di diritto: «è nulla la sentenza che, per
individuarlo come tale tanto nell’intestazione che nella motivazione
e nel dispositivo, è resa nei confronti di soggetto che non aveva
assunto, né avrebbe mai potuto assumere, la qualità di parte in
Ric. 2017 n. 01163 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in

causa in proprio, non avendo mai intentato l’azione o ad essa
resistito nel corso del processo in tale qualità»;
consegue alla cassazione della sentenza il rinvio al medesimo
ribunale di Foggia, ma in persona di diverso giudicante, anche per
la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità in
base all’esito complessivo della lite;
l’accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti

2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012;
p. q. m.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’altro; cassa la
sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Foggia, in persona di
diverso giudicante, cui demanda anche di provvedere sulle spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.
Il Presidente

per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del

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