Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3766 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 28/09/2016, dep.14/02/2017),  n. 3766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15994-2014 proposto da:

ALBERGO CINQUE MODENA SRL, in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante p.t. sig. B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.B., D.P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA M. MUSCO 73, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA

ALBAMONTE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARMANDO BONGHI giusta procura a margine del controricorso;

D.C.A., D.C.S., D.C.G.,

V.M., M.C.M.A., MA.NI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELONI che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIA PERRI giusta procure in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6875/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato PIETRO SCIUBBA;

udito l’Avvocato GIULIA PERRI;

udito l’Avvocato ROSSELLA ALBAMONTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.r.l. Albergo Cinque Modena, conduttrice di un immobile sito in Roma, alla Via Modena n. 5, interno 4, in virtù di un contratto stipulato in data (OMISSIS), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, D.P.G. e B. – i quali avevano acquistato dagli originali locatori la proprietà del predetto immobile con atto pubblico in data 10 luglio 2007 – chiedendo che fosse affermato il suo diritto di riscatto e fosse trasferita in suo favore la proprietà dell’immobile già indicato.

I D.P. chiamavano in causa i venditori, D.C.A., D.C.S., D.C.G., V.M., M.C.M.A. e Ma.Ni., per l’eventuale condanna degli stessi al risarcimento dei danni.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1712/10, rigettava le domande della dell’attrice e compensava le spese di lite.

Riteneva il Tribunale infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva in quanto i contitolari del contratto di locazione “da lato del conduttore (aventi causa di F.A.)” avevano rinunciato ai diritti di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 mentre la S.r.l. Albergo Cinque Modena si era limitata a concedere in affitto l’azienda alberghiera “Adler”, conservandone la proprietà. Affermava inoltre il Tribunale che la denuntiatio dell’8 febbraio 2007 non poteva ritenersi incompleta, in quanto la volontà di coloro che non l’avevano sottoscritta, e cioè D.C.S., D.C.A. e M.M.A., era stata manifestata a mezzo di un rappresentante, D.C.G., che aveva sottoscritto l’atto anche in nome di costoro e che non potevano, invece, essere esaminate le ulteriori questioni, relative all’insussistenza e all’inopponibilità delle procure rilasciate a D.C.G., trattandosi di causa petendi introdotta tardivamente, solo in sede di conversione del rito in quello locatizio.

Avverso tale decisione la S.r.l. Albergo Cinque Modena proponeva gravame concludendo per l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Si costituivano i D.P. concludendo, in via principale, per il rigetto dell’appello e, in subordine, per la condanna dell’appellante al pagamento della somma di Euro a 1.700.000,00, titolo di prezzo, e per la condanna dei venditori al risarcimento dei danni e al rimborso di ogni somma eventualmente dovuta alla S.r.l. Albergo Cinque Modena. D.C.A., D.C.S., D.C.G., V.M., M.C.M.A. e Ma.Ni. chiedevano il rigetto dell’appello e, in via subordinata, il rigetto delle domande proposte dai D.P..

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 31 gennaio 2014, rigettava l’appello proposto da S.r.l. Albergo Cinque Modena e condannava l’appellante al rimborso delle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione basato su sei motivi e illustrato da memoria.

Hanno resistito con distinti controricorsi D.P.G. e B. nonchè D.C.A., D.C.S., Guidalberto Di Canossa, V.M., M.C.M.A. e Ma.Ni..

D.P.G. e B. hanno pure depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto evidenziato che la società ricorrente, premesso che la sentenza della Corte territoriale, nell’esaminare i motivi di appello da essa proposti, ha ritenuto fondati il primo il terzo motivo e infondato il secondo motivo, sostiene che la predetta Corte, in realtà, non avrebbe esaminato e non si sarebbe pronunciata neppure in senso implicito sul terzo motivo di gravame. Inoltre, ad avviso della ricorrente, nel decidere in relazione al secondo motivo di appello, la medesima Corte 1) si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che D.C.G. avrebbe sottoscritto la denuntiatio anche in rappresentanza dei suoi tre fratelli mentre Ni. e V.M. avrebbero apposto la firma in proprio, 2) avrebbe riconosciuto che le procure avevano contemplato solo il potere di “dare la comunicazione all’avv. B.G.” e non all’Albergo Cinque Modena, qualificando ciò un errore che non avrebbe generato alcun dubbio in ordine all’atto da compiersi, 3) avrebbe però omesso di esaminare, neppure implicitamente, le eccezioni in via di fatto e di diritto relative alla stessa esistenza o comunque all’opponibilità delle procure alla società attrice.

2. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

3. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1392, 1393, 2697 e 2704 cod. civ. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

4. Con il terzo motivo ci si duole di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 al 1371 cod. civ., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

5. Il quarto motivo è rubricato “omessa pronuncia su di un motivo di appello ritualmente dedotto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4″.

6. Con il quinto motivo si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di contraddittorio tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

7. Con il sesto motivo si deduce “violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 111 Cost., comma 6 ed all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

8. Rileva il Collegio che è dirimente la mancata impugnazione in relazione alla questione inerente all’anteriorità o meno delle procure, con la conseguente opponibilità o meno delle stesse ai terzi perchè ritenuta dal Tribunale sollevata tardivamente.

Stante la mancata specifica e puntuale impugnazione sul punto con l’appello, ogni questione sollevata in questa sede resta assorbita.

9. 11 ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di D.C.A., D.C.S., D.C.G., V.M., M.C.M.A. e Ma.Ni., in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge, e in favore di D.P.G. e B., in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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