Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3765 del 18/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3765 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 2266-2012 proposto da:
SCALESE VIRGINIA SCLVGN32L41H806V, CETERA
GIUSEPPE CTRGP61H21H579J, elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato
CAMPOROTA ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato
ZAGARESE GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro

ER12^ ZA

-3-

FILIPPELLI FILIPPO, FILIPPELLI LUIGI,

IFILIPPELLI T

NUNZIA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei sig.ri
FILIPPELLI GIUSEPPE, FILIPPELLI ENZA, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.LE PARIOLI, 124, presso lo studio
dell’avvocato CERASARO PIETRO, rappresentati e difesi dagli

Data pubblicazione: 18/02/2014

avvocati GENNARO GUGLIELMINI, GUGLIELMINI
ALFONSO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 997/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato Guglielmini Gennaro difensore dei controricorrenti
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Filippo Filippelli, Luigi Filippelli e Nunzia Ferraro, quest’ultima in
proprio e nella qualità di legale rappresentante di Giuseppe Filippelli e
di Enza Filippelli, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di
Rossano, sez. spec. agraria, Virginia Scalese e Giuseppe Cetera
chiedendo che venisse dichiarato risolto, per intervenuta scadenza del
termine, il contratto di affitto con gli stessi a suo tempo concluso, con
condanna dei convenuti al rilascio del predio.
Esposero che analoga domanda, già da essi in precedenza proposta, era
stata respinta per intempestività della disdetta con sentenza passata in
giudicato.

Ric. 2012 n. 02266 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

CATANZARO dell’8/10/2011, depositata il 19/10/2011;

I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero in via riconvenzionale, la
condanna degli attori al pagamento dell’indennizzo per miglioramenti
apportati al predio.
2. Con sentenza del 28 giugno 2011 il giudice adito accolse la domanda
proposta dai concedenti, mentre dichiarò improponibile la

conciliazione.
Proposto gravame da Virginia Scalese e da Giuseppe Cetera, la Corte
d’appello di Catanzaro lo ha respinto in data 19 ottobre 2011.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte i
soccombenti formulando un solo motivo.
Filippo Filippelli, Luigi Filippelli e Nunzia Ferraro, in proprio e nella
qualità, resistono con controricorso, al quale i ricorrenti hanno a loro
volta replicato con memoria.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato inammissibile.
Queste le ragioni.
4. Nel motivare il suo convincimento ha osservato il decidente che la
tesi di una sorta di ultrattività del tentativo di conciliazione svolto con
riferimento ad altra domanda giudiziale era priva di qualsivoglia
fondamento, dovendo le condizioni di proponibilità essere verificate di
volta in volta in relazione alla specifica pretesa portata all’attenzione
del giudicante nell’ambito di un certo giudizio.
Ha poi aggiunto che, in ogni caso, i documenti dai quali, in tesi,
emergeva l’avvenuto espletamento dell’incombente, erano stai prodotti
Ric. 2012 n. 02266 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo di

per la prima volta in sede di gravame, di guisa che gli stessi non erano
comunque utilizzabili.
5. Ora, a fronte di un iter argomentativo che palesemente adduce a
sostegno della scelta decisoria adottata una duplice ratio decidendi, i
ricorrenti, nell’unico motivo di ricorso, ne impugnano una soltanto. E

203, sostengono che erroneamente il giudice di merito avrebbe
ritenuto necessario l’esperimento di un nuovo tentativo di
conciliazione ai fini della proponibilità della domanda di pagamento
dei miglioramenti, laddove lo stesso era già stato espletato nel
precedente giudizio intentato dai concedenti. Sennonché questa Corte
ha ripetutamente statuito che, ove la sentenza sia sorretta da una
pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali
giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione
adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,
per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo
divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non
potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (confr.
Cass. civ. 11 febbraio 2011, n. 3386).
6. Non è superfluo aggiungere, per spirito di completezza, che la
necessità di non reiterare il tentativo di conciliazione imposto dall’art.
46 della legge n. 203 del 1982, ove venga riproposta la stessa domanda,
postula l’identità di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata,
quali soggetti, petitum e causa petendi, di takhé tale identità non può
essere riconosciuta in caso di variazione di un elemento essenziale,
come la data di scadenza del rapporto contrattuale di cui si assume la
cessazione”.

Ric. 2012 n. 02266 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

invero, denunciando violazione dell’art. 46 legge 3 maggio 1982, n.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
le quali non sono infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di
parte ricorrente.
A confutazione delle stesse è sufficiente evidenziare che gli impugnanti
non hanno in alcun modo contestato la ritenuta inutilizzabilità della

tentativo di conciliazione, in quanto prodotta per la prima volta in sede
di gravame e cioè una delle ragioni del rigetto del proposto appello. Ne
deriva che tale ratio decidendi è diventata incontestabile.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro
3.200,00 (di cui curo 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014.

documentazione volta a dimostrare l’avvenuto espletamento del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA