Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3765 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3765 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 891/2017 R.G. proposto da
PARDINI ELENA, BIAGI LUCA, domiciliati, in difetto di elezione di
domicilio in ROMA, ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE, il secondo
in proprio e la prima rappresentata e difesa dall’altro;
– ricorrenti contro

CONDOMINIO VIA DEGLI ALFANI 84 FIRENZE, in persona
dell’Amministratore

pro tempore,

elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio
dell’avvocato DARIO MARTELLA, rappresentato e difeso dagli
avvocati STEFANO PASTORELLI, ANDREA MANNARI;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1547/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 27/09/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Luca Biagi ed Elena Pardini ricorrono, affidandosi a due motivi e
con atto notificato il 05/01/2017, per la cassazione della sentenza
n. 1547 del 27/09/2016, con cui la corte di appello di Firenze ha
accolto, rimettendo le parti al primo giudice per riscontrata nullità

erarmando Randazzo contro l’ordinanza resa nei loro confronti dal

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ibunale di Firenze ai sensi degli artt. 702-bis e seguenti cod. proc.

civ. in favore del Condominio di via degli Alfani 84 di quel
capoluogo, recante la condanna solidale al pagamento di C 5.200 a

titolo di risarcimento del danno da negligenza professionale per
averlo esposto al pagamento delle spese di lite sopportate in un
giudizio in cui le controparti lo avevano rappresentato e difeso;
l’intimato resiste con controricorso;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l.
31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016,
n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata, rilevando, ad un tempo, che non può essere
condivisa la proposta del relatore e che comunque il ricorso può
essere deciso, benché in senso diverso da quello prospettato, ai
sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.;
infatti, i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di «art. 360 n°
5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di
discussione tra le parti»; col secondo motivo, di «art 360 n° 5
c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto»;
Ric. 2017 n. 00891 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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della notifica del ricorso introduttivo, l’appello proposto da loro e da

il primo motivo – malgrado con esso malamente si invochi
l’omesso esame di un fatto decisivo, quando invece ciò di cui ci si
duole è l’omessa pronunzia su di un motivo di appello – è
comunque infondato, alla luce di un’interpretazione , complessiva__
delle argomentazioni del ricorso: infatti, anche la censura relativa
all’estinzione del giudizio di primo grado andrebbe esaminata a
contraddittorio integro o restaurato e cioè dopo la rinnovazione

decisione della corte di appello, ove avesse effettivamente
esaminato il relativo motivo di gravame, non avrebbe potuto
prescindere dalla previa rimessione al primo giudice, in sé e per sé
non contestata come adottata nel rito ex art. 702-quater cod. proc.
civ.;
il secondo motivo, poi, a dispetto dell’evidente erronea
impostazione della censura come riferita ad un testo di legge non
applicabile, non può comunque – anche stavolta in base ad una
lettura complessiva del ricorso, che il Collegio stima possibile dirsi inammissibile: al procedimento si applica, in forza della
disciplina transitoria dell’ultima novella (art. 13, comma 2, d.l. 12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla I. 10
novembre 2014, n. 162) e siccome iniziato in primo grado il
22/12/2014 (sia pure con notificazione nulla dell’atto introduttivo),
il testo del capoverso dell’art. 92 cod. proc. civ. come sostituito
dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n’. 132,
convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014, n. 162, a
norma del quale la compensazione è ammessa esclusivamente «se
vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti»;
ora, se è vero che non può essere invocata la norma anteriore
a quella recata dal testo ratione temporis applicabile, che collegava
la compensazione alla ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, per
essere incentrata la doglianza della sua violazione sulla
Ric. 2017 n. 00891 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado; pertanto, la

contestazione della sussistenza dei presupposti di applicazione della
norma inapplicabile, ritiene il Collegio che la sostanza della censura
sia comunque desumibile dal contesto complessivo del motivo,
quale denunzia dell’illegittimità della disposta compeasazione,
così ricostruita la doglianza, essa è pure fondata, dovendosi
riconoscere l’illegittimità della compensazione stessa, visto che non
può mai giustificarla la sostanziale constatazione di una condotta

quest’ultima è una condotta processualmente neutra, tanto ai fini
della decisione del merito, quanto – e a maggior ragione – del
regime delle spese, non incombendo al convenuto alcun onere di
costituirsi; dall’altro lato, la questione della nullità della notifica
dell’atto introduttivo avrebbe potuto perfino assurgere al ruolo di
causa giustificatrice di tale scelta, siccome indotta dalla stessa e
conclamata irritualità dell’atto introduttivo da ascriversi alla parte
attrice;
del ricorso va pertanto rigettato il primo motivo, ma accolto il
secondo, con cassazione della gravata sentenza esclusivamente in
ordine al capo sulle spese;
a questo punto, in difetto di necessità di ulteriori accertamenti
può qui decidersi nel merito, liquidandosi le spese di secondo grado
(non essendovi luogo a provvedere su quelle di primo, per esservi
appunto restati, benché incolpevolmente, contumaci i vittoriosi
appellanti) nella misura reputata equa come in dispositivo ed in
favore degli odierni ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente
identità di posizione processuale (e sempre oltre agli esborsi per
contributo unificato, tanto integrando un’obbligazione

ex lege –

Cass. ord. 23/09/2015, n. 18828; Cass. ord. 20/06/2017, n. 15320
– e discendendo l’obbligo di ristorare l’impugnante vittorioso, che
abbia dovuto assolverla per proporre l’impugnazione, direttamente
dalla legge, a prescindere da ogni espressa menzione in dispositivo,
che quindi può anche legittimamente mancare, senza neppure la
necessità di una sua successiva integrazione a mezzo correzione
Ric. 2017 n. 00891 sei. M3 – ud. 14-12-2017
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inerte in primo grado, concretatasi nella contumacia: da un lato,

degli errori materiali: in tali termini, espressamente, v. Cass. ord.
20/11/2015, n. 23830);
quanto alle spese del giudizio di legittimità, invece,
l’accoglimento solo parziale del ricorso integra gli estremi per la
loro compensazione;
infine, va dato atto – essendo stato il ricorso accolto – della non
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-

comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di
reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo; cassa la gravata
sentenza in relazione alla sola censura accolta e, decidendo nel
merito, condanna il controricorrente al pagamento delle spese di
lite del grado di appello in favore degli odierni ricorrenti, tra loro in
solido, liquidate in C 1.240,00, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli
accessori di legge; compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.
Il Presidente

quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

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