Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3765 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15538-2016 proposto da:

FRATELLI L. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CALA’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMUALDO PECORELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

E contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1859/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/06/2015 R.G.N. 2756/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 1859 del 2015, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha annullato la cartella esattoriale portante un credito di Euro 159.968,57 per contributi omessi, in riferimento a lavoratori agricoli e relative retribuzioni, limitatamente alle somme riferibili al periodo antecedente al 13 febbraio 2002 perché prescritte, rigettato l’opposizione per le somme riferibili al periodo dal 13 febbraio 2002 al terzo trimestre 2003 e condannato l’attuale parte ricorrente al pagamento delle somme riportate nella cartella, annullata, riferibili al quarto trimestre 2003 e al primo e secondo trimestre 2004;

2. per la Corte di merito, ritenuta l’ammissibilità del gravame svolto dall’INPS, l’opponente aveva contestato solo genericamente i fatti addotti dall’INPS e i prospetti informatici esibiti recanti il numero di lavoratori, il relativo codice fiscale le giornate di lavoro computate e le retribuzioni imponibili e, sebbene ciò fosse da solo sufficiente a fondare la pretesa creditoria dell’INPS, aveva palesato, salvo che in riferimento a un breve periodo, carenze allegative e probatorie opponendo, alla richiesta di produzione in giudizio della documentazione di lavoro obbligatoria, la mancata conservazione della documentazione obbligatoria per il periodi di causa, per essere trascorso il decennio previsto per legge;

3. riteneva, in difetto di allegazione di atti interruttivi da parte dell’INPS, prescritti i crediti maturati nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica della cartella; fondata l’eccezione di decadenza per non avere l’INPS rispettato i termini previsti per l’iscrizione a ruolo e l’eccepita tardività dell’iscrizione a ruolo valeva solo per i contributi relativi al 4 trimestre 2003 (da versare entro il 10 gennaio 2004), e i successivi 1 e 2 trimestre 2004, da pagarsi dal 1 al 10 aprile 2004 e dal 1 al 10 luglio 2004;

4. avverso tale sentenza la snc Fratelli L. in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi;

5. l’INPS, anche quale procuratore speciale della s.c.c.i. s.p.a., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso;

6. Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

7. la parte ricorrente, con plurime denunce di violazione di legge, lamenta, con i motivi di ricorsi, la ritenuta ammissibilità del gravame dell’INPS carente, invece, di specificità (primo motivo); la violazione del giudicato per non avere l’ente previdenziale impugnato il capo autonomo della sentenza in considerazione della carattere di mera memoria di stile della costituzione in giudizio con la quale l’INPS non aveva fornito alcun utile elemento per verificare nell’an e nel quantum la pretesa creditoria di cui alla cartella impugnata, non avendo articolato alcun mezzo di prova né prodotto alcuna documentazione idonea a soddisfare l’onere probatorio a suo carico (secondo motivo); violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, in relazione agli oneri di allegazione e probatori, assumendo che, escluso il valore probatorio della documentazione prodotta dall’Inps l’appello avrebbe dovuto essere rigettato (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito prestato affidamento alle stampe del sistema informatico interno all’INPS trascurando di considerare che l’invio per via telematica delle denunce di manodopera agricola trimestrali è stato introdotto dal legislatore solo dal 2006 rimanendo così omesso l’esame delle denunce cartacee che ove verificato avrebbe escluso la debenza dei contributi (quarto motivo);

8. il ricorso è da rigettare;

9. con riguardo al primo motivo, va preliminarmente ribadito che, nel rito del lavoro, il limite temporale rilevante ai fini dell’operatività della preclusione derivante dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi addotti dall’attore e/o dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti dal convenuto è costituito dall’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., comma 1, (Cass. S.U. n. 761 del 2002 e, da ult., Cass. n. 31704 del 2019 e n. 17608 del 2020);

10. ciò premesso, il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, non riportandosi in ricorso il contenuto del gravame dell’INPS del quale si adduce genericamente che l’INPS avrebbe omesso di censurare specificatamente la sentenza appellata e tanto comporta anche l’inammissibilità del secondo mezzo;

11. il terzo motivo è infondato, non potendo la tardività della costituzione dell’ente previdenziale esimere il giudice dalla verifica della sussistenza dei relativi presupposti di fatto, ciò che la Corte di merito ha per l’appunto acclarato ricorrendo non solo alla mancata contestazione ex parte actoris ma valorizzando la condotta processuale della parte in riferimento all’ordine di esibizione della copia del registro delle imprese, sezione matricola e paga, in riferimento all’intero periodo oggetto di causa rimarcando, all’obiezione in ordine al decorso del termine decennale di legge per la conservazione, che la società ben avrebbe potuto e dovuto specificare, con il ricorso introduttivo, risalente ad epoca ben antecedente allo spirare de termine decennale di conservazione di detta documentazione, il numero di lavoratori alle dipendenze, i contributi versati, il contenuto delle denunce trimestrali le divergenze tra i dati previdenziali e fiscali e quelli rappresentati dall’INPS con la cartella e i prospetti informatici esibiti;

12. il quarto motivo è inammissibile perché non si conforma al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione (così come interpretato da Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014) finendo con il lamentare: a) non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di documenti acquisiti agli atti, vale a dire l’invio telematico da una data epoca e cartaceo fino ad una data epoca delle denunce trimestrali;

13. è costante, nella giurisprudenza di questa Corte (fra tante, Cass. n. 31704 del 2019), l’affermazione secondo cui, nell’ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., l’onere di contestazione trae origine dal disposto dell’art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l’onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda”, ditalché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all’oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass., Sez. Un., nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004);

14. nell’ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l’anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l’ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell’ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., in cui, com’e’ noto, le parti possono “modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice”;

15. sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l’onere della prova gravante a carico dell’INPS, parte attrice in senso sostanziale, resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell’atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell’opposizione nell’ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), tale orientamento si reputa, con Cass. n. 31704 del 2019, non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di allegazione a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell’art. 414, nn. 4 e 5 c.p.c. e dall’art. 416 c.p.c. (così Cass., Sez. Un., n. 11353 del 2004, cit.);

16. fermo restando che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso” con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando viceversa escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, derivandone, in caso contrario, l’inammissibile effetto di demandare alla controparte e al giudice l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo (così, da ult., Cass. n. 3022 del 2018);

17. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

18. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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