Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3764 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3764 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 25949-2011 proposto da:
PERROTTA LUIGI EUGENIO PRRLGN55T30D005Q,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20 (Studio Avv.
SERENA CAPONI), presso lo studio dell’avvocato DOMENICA
CAPIZZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTIRE
PIETRO, giusta procura speciale in calce al ricorso; Mi HC- 3S
. IL
cg- l 244.
– ricorrente contro
DOMINICI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato FLORITA
ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLI MAURO,
giusta delega a margine del controricorso;
contraricorrente –

Data pubblicazione: 18/02/2014

avverso la sentenza n. 2499/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8.6.2010, depositata il 07/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 2 dicembre 2004 Luciana Dominici intimò
sfratto per morosità a Luigi Eugenio Perrotta, contestualmente
convenendolo per la convalida innanzi al Tribunale di Tivoli.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l’avversa pretesa. Chiese,
in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento in
suo favore della somma di euro 5.164,00, per lavori straordinari e
urgenti da lui eseguiti nell’immobile condotto in locazione.
2. Cessata la materia del contendere con riferimento allo sfratto, con
sentenza del 18 giugno 2008 il giudice adito accolse la domanda del
P errotta.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 7
settembre 2010, l’ha invece rigettata.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Luigi
Eugenio Perrotta, sulla base di un solo motivo.
Resiste con controricorso Luciana Dominici.

Ric. 2011 n. 25949 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

AMENDOLA.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

Queste le ragioni.
4. Con l’unico motivo, denunciando vizi motivazionali, l’impugnante
sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del
materiale probatorio acquisito, avendo ritenuto indimostrata
l’esecuzione delle opere, laddove dalle deposizioni dei testi escussi era
emerso che i lavori erano stati eseguiti personalmente dal conduttore
in economia.

5 Le censure non hanno pregio.
Il giudice di merito ha motivato la scelta decisoria adottata sulla base
del rilievo che l’attore non aveva dato la prova dei fatti costitutivi del
diritto azionato, mancando qualsivoglia documentazione di spesa. Ha
anche ricordato che l’ausiliario, pur quantificando il presunto valore
delle opere, aveva evidenziato che neppure erano stati provati i tempi
storici dell’esecuzione dei lavori.

6 A fronte di tali argomentazioni, l’impugnante si limita a richiamare le
deposizioni rese dai testi escussi, insistendo sul fatto che i lavori erano
stati eseguiti

in economia,

di talché egli non aveva alcuna

documentazione di spesa da produrre.
A confutazione di tali critiche è sufficiente osservare che nella
condivisibile e ragionevole prospettiva della Corte territoriale la
realizzazione

in proprio delle opere, non eliminava la necessità

dell’acquisto, quanto meno, dei materiali, di talché la mancanza di
qualsivoglia elemento di prova in ordine agli esborsi sostenuti al
Ric. 2011 n. 25949 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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rigettato.

riguardo rendeva inverosimile la versione dei fatti posti a fondamento
della domanda.
In tale contesto, a ben vedere, i motivi di ricorso, attraverso la
surrettizia evocazione di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano
esclusivamente a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella
memoria di parte ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi curo 2.200,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014.

preclusa in sede di legittimità”.

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