Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3764 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TPL — Tecnologie Progetti Lavori, con domicilio eletto in Roma, via

Antonio Bertoloni, presso lo Studio Cmozzi, Bonissoni, Varrenti

&

Associati, rappresentata e difesa dall’Avv. Pettinato Salvo;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 85/3/06 depositata il 20 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad un’istanza di rimborso dell’imposta sul patrimonio netto per l’anno 1997. Resiste la contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione della Commissione tributaria regionale secondo la quale, nell’atto di appello dell’ufficio, mancherebbe la specifica contestazione della decisione di primo grado relativa alla decorrenza del termine per il rimborso.

La censura e’ inammissibile non fosse altro perche’ di tale affermazione non vi e’ traccia nella motivazione della decisione che, per l’appunto, e’ entrata nel merito della specifica questione.

Con terzo motivo di ricorso, che per la sua priorita’ logica deve essere immediatamente esaminato, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 461 del 1992 per avere il giudice a quo ritenuto contrastante con la direttiva CE 335/69 l’imposta sul patrimonio delle imprese introdotta con la citata disciplina.

La censura e’ manifestamente fondata, essendo principio gia’ enunciato dalla Corte (Sez. 5, Sentenza n. 29468 del 17/12/2008;

Sentenza n. 29749 del 19/12/2008) quello secondo cui l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461) – e successivamente abolita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36 con effetto dall’1 gennaio 1998 -, non contrasta con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (modificata dalla direttiva 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE), la quale, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 27/10/1998, in causa C- 4/97, ed ord. n. 1573/2001, nelle cause riunite C-279/99, C-293/99, C- 296/99, C-330/99 e C-336/99), non osta alla riscossione, a carico delle societa’ di capitali, di un’imposta come quella in esame, nemmeno quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del secondo relativo alla decadenza dell’istanza di rimborso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla TPL s.p.a. in liquidazione avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad un’istanza di rimborso dell’imposta sul patrimonio netto per l’anno 1997.

La natura della controversia, le circostanze che caratterizzano la vicenda e l’esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito, con condanna della TPL spa in liquidazione alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla TPL s.p.a. in liquidazione avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione alla istanza di rimborso dell’imposta sul patrimonio netto per l’anno 1997.

Compensa tra le parti le spese del merito e condanna la TPL S.P.A. in liquidazione – alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4,200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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