Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3764 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3764 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 281/2017 R.G. proposto da
ACCADEMIA MARKETING & COMUNICAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato CARLO TARDELLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GEA MOSTARDINI;
– ricorrente contro

MIGLIORATI SOSTENE, HAUSTELL INTERNATIONAL SRL;
– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata
il 06/10/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

Data pubblicazione: 15/02/2018

rilevato che:
Accademia Marketing & Comunicazione srl in liquidazione
ricorre, con atto spedito per la notifica a far tempo dal 07/12/2016,
per la cassazione sia dell’ordinanza resa dalla corte di appello di
Brescia – in data 06/10/2016 (e comunicata telematicamente il
16/10/2016, come annotato in calce ad essa dal cancelliere) sulle
cause iscritte ai nn. 1075/15 e 1077/15 r.g. – con dichiarazione di

contro la sentenza del tribunale di quel capoluogo il 24/03/205 col
n. 972 (con due motivi), sia di quest’ultima (con ulteriori quattro
motivi), resa sull’opposizione proposta da Sostene Migliorati
all’esecuzione dall’odierna ricorrente ai suoi danni intrapresa,
basata su decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, accolta a
seguito della revoca di questo con sentenza di primo grado;
gli intimati Sostene Migliorati e Haustell International srl non
espletano attività difensiva in questa sede;
è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
la ricorrente deposita documentazione a comprova del
perfezionamento della notifica del ricorso e memoria ai sensi del
secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
va preliminarmente dato atto del perfezionamento della notifica
del ricorso introduttivo anche ad Haustell International srl, benché
per compiuta giacenza della raccomandata spedita all’indirizzo del
legale che aveva assistito e rappresentato quella parte nel corso
del giudizio di appello;
ciò posto, si osserva che la ricorrente censura l’ordinanza
pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. per vizi
Ric. 2017 n. 00281 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. degli appelli proposti

procedurali suoi propri, individuati: col primo motivo (di nullità
della decisione e del procedimento ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
in relazione agli artt. 348 bis, 348 ter, 350, 101, 102, 127, 134,
339, 354, 335, 273, 274, 112, 127 cod. proc. civ. e 111 della
Costituzione), nella valutazione di questione non discussa nel primo
grado (il litisconsorzio con la cedente Haustell, proposta da
quest’ultima con il proprio appello), ma soprattutto nella pronuncia

trattazione della causa, ma comunque – senza specifico invito alle
parti ad interloquire sulla questione della definibilità del gravame
nelle forme dell’art. 348 bis cod. proc. civ.; col secondo motivo (di
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e
del d.m. 55/2014), nell’ingiustificata eccessività della liquidazione
dei compensi per la fase di appello;
il primo dei motivi proposti contro l’ordinanza deve ritenersi
fondato, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. U.
02/02/2016, n. 1914, come interpretati da questa sezione (Cass
ord. 04/09/2017, n. 20758) nel senso che, a tacer d’altro, si
configura nella specie almeno e con certezza il vizio processuale,
tecnicamente proprio dell’ordinanza suddetta, della mancata
specifica audizione delle parti sulla possibilità di definire il processo
con le forme poi adottate, tanto dovendo invece aver luogo con
specifica prospettazione di tale evenienza alla stregua del primo
comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., a mente del quale
«all’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla
trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a
norma dell’articolo 348-bis, primo comma»;
invero, col richiamato precedente si è già statuito che tale
audizione delle parti, ad interpretare con rigore le indicazioni della
pronunzia a Sezioni Unite di cui sopra, debba intendersi
specificamente rivolta o finalizzata od intesa all’applicazione della
norma in questione: del resto rientrando l’omessa audizione delle
parti appunto tra le fattispecie in modo significativo esemplificate
Ric. 2017 n. 00281 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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dell’ordinanza in quanto resa – non soltanto non prima della

tra i vizi procedurali deducibili con ricorso per Cassazione dalla
richiamata pronunzia delle Sezioni Unite (al punto 4 della
motivazione in diritto, a pag. 15, dove si legge che «… pertanto la
pronuncia di tale ordinanza … senza aver sentito le parti
sicuramente costituisce error in procedendo che non potrebbe
essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso
straordinario»);

rilevato dagli atti (già come trascritti dalla ricorrente) che nelle
udienze che hanno preceduto la pronuncia della qui gravata
sentenza sono mancate le attività del giudice di appello appena
descritte: e si impone allora l’accoglimento del primo motivo,
assorbito il secondo rivolto contro l’ordinanza, siccome dispiegato
in via subordinata al primo;
poiché tanto comporta la conseguenza del travolgimento
dell’ordinanza di secondo grado e la necessità di un nuovo giudizio
di appello, restano assorbiti con ogni evidenza i restanti motivi,
rivolti contro la sentenza di primo grado (il primo, da pag. 26 del
ricorso, di nullità della sentenza per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 295, 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.; il
secondo, da pag. 38 del ricorso, di violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 282, 615, 616, 624, 633, 634, 642, 645, 653, 324 cod.
proc. civ. e 2909 cod. civ.; il terzo, anche se indicato come n. 4, da
pag. 49 del ricorso, di nullità della sentenza per improcedibilità
dell’azione quale effetto della tardività della costituzione nel
giudizio ex art. 616 cod. proc. civ. dell’attore sostanziale opponente
e convenuto processuale e debitore esecutato Sostene Migliorati,
con violazione degli artt. 615, 616, 163, 166, 167 e 112 cod. proc.
civ.): infatti, l’ammissibilità dell’impugnazione su di essi articolata
con ogni evidenza sussiste solo in caso di rituale pronunzia invece ed appunto esclusa – dell’ordinanza di secondo grado resa ai
sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., non sorgendo invece – in

Ric. 2017 n, 00281 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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in ineludibile ossequio al richiamato arresto nomofilattico, va

difetto di quella – l’eccezionale potere di impugnare per Cassazione
la sentenza di primo grado;
la gravata ordinanza di secondo grado va quindi cassata, con
rinvio alla corte di appello di Brescia, in diversa composizione,
affinché dia corso nuovamente al secondo grado di giudizio;
infine, non sussistono i presupposti – per essere stato almeno
in parte accolto il ricorso – per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-

comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di
reiezione integrale di questa;
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza e rinvia alla corte di appello di Brescia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.
Il Presidente

quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

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