Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3764 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 13/06/2016, dep.14/02/2017), n. 3764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13414-2013 proposto da:
T.Q. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALLEGRI DA CORREGGIO 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
GAETANO ANDREUZZI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA, quale Impresa Designata D.Lgs. n. 209 del 2005, ex
art. 286 in persona del suo legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ALDO BALLARIN 7, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO IMPROTA, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 965/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato IMPROTA P.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
T.Q. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della medesima Corte capitolina, che, nel rigettarne l’impugnazione, aveva dichiarato la decadenza dell’appellante dalla richiesta prova testimoniale per mancata citazione dei testimoni.
Il ricorso è inammissibile.
Vero che la mancata comunicazione alla parte costituita a cura del cancelliere (art. 176 c.p.c., comma 2) dell’ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza determina la nullità del provvedimento ordinatorio, sarebbe, peraltro, stato poi onere del ricorrente instare per la revoca dell’ordinanza di decadenza dal mezzo istruttorio, dovuta a causa a lui non imputabile (art. 208 c.p.c., comma 2).
Tale istanza non risulta mai essere stata presentata, nè all’udienza successiva a quella fissata per l’espletamento della prova, nè dinanzi al collegio successivamente investito della decisione ex art. 189 c.p.c..
La pronuncia di inammissibilità oggi impugnata risulta, pertanto, pienamente legittima, e va pertanto confermata.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1900, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017