Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3764 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14163-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIANI SONIA, SCARCIOLLA GIANNICOLA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nella qualità di impresa designata

D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 286, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2014/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 21 gennaio 2008, F.G. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo -sezione distaccata di Atri- la Fondiaria Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada per la regione Abruzzo per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale nel quale l’autovettura dell’attore era stata danneggiata da una autovettura “pirata”, rimasta sconosciuta. Infatti, mentre percorreva con il proprio veicolo la strada provinciale, all’uscita da una curva, aveva visto arrivare dall’opposta direzione di marcia un’autovettura di colore chiaro che si muoveva a zigzag, invadendo la corsia di pertinenza dell’attore. Per evitare il veicolo, Ferretti aveva posto in essere una manovra di emergenza, spostandosi sul margine destro e finendo fuori strada. A causa del sinistro erano derivati danni al veicolo e lesioni personali;

si costituiva in giudizio Fondiaria Sai Ass.ni contestando la domanda, sia con riferimento all’an che al quantum debeatur;

il Tribunale di Teramo, con sentenza del 26 settembre 2011, rigettava la domanda condannando F. al pagamento delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata fornita una prova credibile sull’effettiva presenza dell’auto pirata, che avrebbe costretto l’attore, con la condotta di guida imprudente, al compimento della manovra di emergenza descritta in citazione;

avverso tale sentenza proponeva impugnazione F.G., con atto di citazione del 27 dicembre 2011, davanti alla Corte d’Appello di l’Aquila, sostenendo di avere assolto l’onere probatorio. Si costituiva in giudizio la compagnia, insistendo per il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 novembre 2017, rilevava che dalle risultanze processuali ed, in particolare, dalla prova testimoniale, non emergeva la dimostrazione, che gravava su F., di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa. Pertanto, riteneva sussistente la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., così parzialmente accogliendo l’appello e condannando Fondiaria Sai al pagamento della somma corrispondente;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.G. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 2054 c.c. comma 2. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso in esame la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 in quanto è risultato dimostrato che, in occasione del sinistro, non si è verificata l’ipotesi di scontro tra veicoli e, in ogni caso, le risultanze processuali consentivano di accertare in concreto le cause e il grado delle rispettive colpe nella produzione dell’evento dannoso. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la presunzione in oggetto trova applicazione solo nell’ipotesi di scontro tra veicoli, quando comunque ci sia stato un urto. Sotto altro profilo, il giudice di appello ha evidenziato che “le dichiarazioni testimoniali non sono affatto contraddittorie e confermano la dinamica che il F. ha posto a sostegno della domanda risarcitoria”. Pertanto, dalla prova costituenda e dalle risultanze della consulenza tecnica risulterebbe interamente provata la dinamica del sinistro. In sostanza vi sarebbe stata una invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, con conseguente esclusiva responsabilità del conducente dell’auto rimasta sconosciuta;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento relativa alla personalizzazione del danno. L’attore F. aveva richiesto la somma di Euro 14.726 a titolo di personalizzazione del danno “ex danno morale”. Al contrario, il giudice di appello avrebbe liquidato solo il danno biologico, permanente e temporaneo, omettendo il riferimento alla personalizzazione del danno previsto dalle tabelle, in considerazione del principio giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronunzia sulla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute. Con l’atto di citazione F. aveva richiesto il rimborso delle spese mediche sostenute, ribadendo tale richiesta anche davanti al giudice di secondo grado, mentre la Corte non avrebbe in alcun modo menzionato tali costi che pure erano stati ritenuti congrui dal consulente di parte;

il primo motivo è infondato, perchè la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2 in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (da ultimo, Cass. n. 19197 del 2018);

pertanto, il profilo rilevante nella motivazione della decisione di merito diviene quello relativo all’accertamento del contributo causale effettivo della condotta di guida del veicolo rimasto estraneo alla collisione. Tale profilo è ben evidenziato nella decisione impugnata con riferimento alle risultanze della prova testimoniale (teste Ciavucci, in particolare e teste Zanni) che ha chiarito che il F., per evitare l’impatto con l’autovettura che viaggiava “a velocità un pò sostenuta e aveva un’andatura zig-zag sul centro della strada … si portò più sulla parte della carreggiata di nostra percorrenza” e fu costretto ad eseguire una manovra di emergenza spostandosi sul,(a destra e sbandando a causa del brecciolino;

la Corte territoriale, come ben evidenziato dalla difesa della compagnia nelle memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha argomentato l’esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico dei conducenti affermando l’impossibilità di accertare circostanze influenti sulla dinamica del sinistro, tali da escludere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. e ciò sulla base di una ricostruzione fattuale non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 9 giugno 2014 n. 12929);

per il resto, le censure con le quali si invita il giudice di merito ad operare una ricostruzione in concreto sulla base degli elementi probatori emersi dall’esame testimoniale sono inammissibili, poichè tendono ad una rivalutazione del materiale probatorio e richiedono a questa Corte un sindacato su valutazioni in fatto operate dal giudice di merito riguardo alla sufficienza o meno del materiale probatorio a consentire un accertamento in concreto della dinamica in luogo di quello fondato sulla presunzione di pari responsabilità all’art. 2054 c.c., comma 2;

il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, perchè strettamente connessi, sono fondati. Il ricorrente ha allegato di avere richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 67.400 nel quale, secondo la tesi del ricorrente, doveva ritenersi compresa anche la somma di Euro 14.726 “a titolo di personalizzazione del danno-ex danno morale”;

tale ultima pretesa va correttamente riferita alla categoria autonoma del danno morale, separata rispetto al danno biologico;

la censura deve trovare accoglimento perchè la Corte d’Appello ha mancato di prendere in esame tale richiesta, che si riferisce ad una voce autonoma del danno non patrimoniale, costituita dal pretium doloris e rappresentata dalla sofferenza interiore, non relazionale ed insuscettibile di accertamento medico-legale “meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25164 del 2020, che si pone nel solco dei principi inaugurati da Cass. n. 910 del 2018; n. 7513 del 2018 e n. 28989 del 2019);

nello stesso modo, la Corte territoriale ha omesso di statuire sulla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute dal ricorrente, oggetto dell’originario atto di citazione e riproposta anche in sede di appello. Di tali richieste dovrà occuparsi il giudice del rinvio;

ne consegue che il ricorso per c ssazione deve essere accolto con riferimento alba secondo terzo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il primo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione la domanda relativa alla autonoma e separata liquidazione del danno morale e quella avente ad oggetto le spese mediche sostenute e documentate.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA