Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3764 del 07/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 07/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15415-2016 proposto da:
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,
GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– controricorrenti –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 329/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 30/03/2016 R.G.N. 196/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 329 del 2015, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Confesercenti Provinciale di (OMISSIS) avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme per contributi non versati;
2. la Corte territoriale, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS per travisamento dei fatti, per non essere sussistente la duplicazione delle pretese vantate, escludeva la duplicazione delle pretese previdenziali e rimarcava l’inadeguatezza della contestazione dell’ammontare contributivo preteso in seguito alle domande di condono presentate per i DM10 insoluti di cui alla cartella opposta, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame nelle precedenti considerazioni;
3. avverso tale pronuncia Confesercenti Provinciale di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso.
5. Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. con il primo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 635 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso la duplicazione di pretese contributive dell’INPS riferentisi al medesimo periodo per il quale aveva già iscritto a ruolo somme oggetto di altra cartella esattoriale poi annullata dal Tribunale di Isernia, ed affermato che poggiassero su presupposti di fatto differenti, violando le regole di riparto dell’onere probatorio poiché gravava sull’INPS provare che i lavoratori assicurati e le retribuzioni imponibili della prima cartella fossero o no gli stessi della seconda e per avere disatteso le regole di riparto dell’onere probatorio dei fatti costitutivi del preteso credito;
7. il motivo è infondato atteso che l’eccezione secondo cui i contributi pretesi dall’INPS poggiavano sugli stessi presupposti di fatto di altri già iscritti a ruolo e richiesti in pagamento con altra cartella esattoriale annullata dal Tribunale di Isernia costituisce fatto impeditivo del diritto fatto valere dall’ente previdenziale, che era, dunque, onere dell’odierna ricorrente provare;
8. la medesima questione, della duplicazione delle pretese, è articolata anche, con il secondo motivo, secondo il paradigma dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, evocando al riguardo l’onere probatorio a carico dell’INPS in ordine alle differenze tra le pretese inerenti alle due cartelle e assumendo l’assenza di qualsivoglia esame, da parte della Corte territoriale, delle allegazioni e prove offerte dalla Confesercenti;
9. è infondato anche il secondo mezzo, incentrato, ancora, su un preteso onere probatorio a carico dell’INPS, escluso per quanto detto nello scrutinio del primo mezzo, mentre il profilo della assoluta carenza motivazionale ed esame delle allegazioni e prove offerte dalla Confesercenti non è suffragata da allegazione e produzione idonee a consentire alla Corte lo scrutinio di decisività agli effetti del novellato art. 360, n. 5, secondo l’interpretazione datane da Cass.,Sez. Un., n. 8053 del 2014;
10. con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia su un motivo di opposizione alla cartella, espressamente riproposto in appello, relativo all’eccezione di prescrizione dei contributi degli anni 1994 e 1995, che erano oggetto della domanda di condono, in riferimento agli artt. 112 e 276 c.p.c., per avere la Corte di merito, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame (dell’INPS) nelle considerazioni svolte relativamente al merito della pretesa, omesso di pronunciare sul motivo di opposizione alla cartella, proposto in primo grado, in riferimento alla prescrizione dei contributi oggetto del condono, ribadita in appello;
11. inoltre con il quinto motivo, la medesima doglianza di omessa pronuncia è ripetuta con riguardo all’eccezione di prescrizione delle sanzioni, somme aggiuntive, interessi siccome anch’essa ritenuta assorbita dalle considerazioni relative al merito della pretesa;
12. questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (così, tra le più recenti, Cass. nn. 21257 del 2014, 6835 del 2017);
13. va anche aggiunto che è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, fermo restando che, in tal caso, la mancanza della riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione ove il potere della sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. S.U. n. 11799 del 2017);
14. sotto altro ma concorrente profilo, è parimenti consolidato il principio secondo cui, in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti e la prescrizione opera di diritto, potendo pertanto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 23116 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 21830 del 2014; Cass. n. 26941 del 2019);
15. ciò premesso, il terzo e quinto motivo sono inammissibili per non avere la parte ricorrente debitamente trascritto, e ancor meno allegato al ricorso, la sentenza di prima grado quantomeno nella statuizione relativa alla prescrizione per i contributi oggetto di condono o estranei al condono, evocando l’allegazione, da parte dell’INPS, dell’interruzione della prescrizione solo per i contributi oggetto di condono, risultando in tal modo non assolto l’onere di specificare, nel ricorso, alla stregua del tenore della sua eccezione, in quali termini la sentenza di primo grado l’abbia esaminata (ed eventualmente rigettata) o non l’abbia esaminata affatto, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa tempestività nonché le ragioni del rigetto, ovvero elementi da cui desumere l’omesso esame, non potendo limitarsi a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo (Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781);
16. in ogni caso, non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia perché la violazione dell’art. 112 c.p.c., è configurabile solo allorquando si ravvisi la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 10636/2007) non già qualora, pur in assenza di un’argomentazione espressa, la decisione comporti una statuizione, anche implicita, di rigetto della domanda, dell’eccezione o del motivo di appello (fra tante Cass. n. 201718/2018): nel caso di specie la Corte territoriale nel rigettare integralmente l’opposizione proposta dalla Confesercenti ha ritenuto inadeguatamente contestato l’ammontare contributivo preteso in seguito alle domande di condono, implicitamente affermando la fondatezza della pretesa contributiva non attinta da adeguate contestazioni fra le quali implicitamente ha ritenuto di includere le eccezioni svolte; si è dunque in presenza di una pronuncia, in ipotesi errata, ma non mancante, per cui non è configurabile il vizio denunciato;
17. infine, con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 112,324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., in relazione alle pretese contributive per gli anni 1993 e 1998, per non essere stata gravata dall’INPS la statuizione di primo grado in ordine all’estinzione per prescrizione quinquennale del credito per l’anno 1998 in difetto di atti interruttivi e, in ogni caso, denuncia l’omessa pronunzia sulla riproposta eccezione di prescrizione dei contributi che nulla avevano a che fare con le domande di condono;
18. il motivo, nel profilo inerente all’eccezione di giudicato in ordine al decorso della prescrizione quinquennale per il credito contributivo per l’anno 1998, è inammissibile per difetto di specificità perché non risulta prodotta la sentenza di primo grado, o indicato ove reperibile nel giudizio di merito, per consentire lo scrutinio in ordine al dictum della sentenza non gravata da censura con il ricorso in appello dell’INPS, del pari non allegato;
19. per il profilo inerente all’omessa pronunzia, pur adombrato nel quarto mezzo, vale quanto detto dianzi in riferimento alla devoluzione del medesimo profilo di censura;
20. infine, il riferimento, nella memoria illustrativa onde sollecitare il medesimo esito dello scrutinio, al precedente di questa Corte, sentenza n. 33797 del 2021, non coglie nel segno giacché in quel precedente, sia pure reso in riferimento a omissioni contributive riferite, tra le stesse parti, ad un contesto comune per le questioni trattate, lo scrutinio di legittimità si è incentrato sulla fondatezza della dedotta violazione della norma sulla prescrizione e, dunque, sulla questione di diritto della decorrenza della prescrizione in caso di domanda di condono, non agitata o devoluta nel ricorso all’esame;
21. in conclusione, il ricorso è da rigettare;
22. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
23. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022