Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3763 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11598/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

L.I.E.CO. SNC di C.F., D., A. e V.,

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI 150 (V.B.5/1), presso lo studio

dell’avvocato CEPPARULO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

AMATUCCI ANDREA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 14/10/05, depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per la controricorrente l’Avvocato Amatucci Andrea che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO FEDERICO che

conferma le conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle Entrate proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del 17/2/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Campania di rigetto del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società L.I.E.C.O. di Covone Felice, Domenico, Antonio e Vincenzo s.n.c. in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Nola per il recupero di una maggiore imposta I.L.O.R. per l’anno d’imposta 1996;

atteso che resiste con controricorso la società L.I.E.C.O. di Covone Felice, Domenico, Antonio e Vincenzo s.n.c.;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

vista la memoria presentata dalla controricorrente;

considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815);

atteso che, essendosi nella specie l’intero rapporto processuale sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 per non risultare esso costituito anche nei confronti dei soci, alla stregua del suindicato principio va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e procedere a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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