Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3763 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3763 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29692/2016 R.G. proposto da
LA VILLA SPA,- in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LAURA FUMAGALLI, ALBERTO
FONTANA;
– ricorrente contro

DE CANZIO GIUSEPPE, domiciliato, in difetto di elezione di
domicilio in ROMA, ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA SORAGNI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2016 del TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, depositata il 12/05/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

la spa La Villa ricorre, con atto notificato a mezzo p.e.c. il
13/12/2016, per la c ssazione della sentenza n. 714 del
12/05/2016, con cui i ribunale di Reggio Emilia ha rigettato il suo
appello avverso l’accoglimento dell’opposizione proposta da

3.440,66 dal giudice di pace di quel capoluogo a titolo di
pagamento di rette di degenza del padre dell’ingiunto, Vito De
Canzio, presso la struttura «Pensionato San Giuseppe» per i mesi
di aprile e maggio 2007 e fino al decesso del ricoverato;
resiste con controricorso l’intimato;
è formulata proposta di definizione – di manifesta infondatezza
– in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre
2016, n. 197;
la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
la ricorrente censura la gravata sentenza (che ha rigettato
l’appello ritenendo idoneamente contestate le fatture poste a base
del monitorio e soprattutto provata l’eccezione di estinzione per
pagamento, sebbene provata a mezzo testimoni, respingendo la
tesi dell’irritualità – in relazione all’art. 2721 cod. civ. – di tale
prova con richiamo a Cass. 21443/13, cioè per difetto di formale
eccezione di nullità dopo l’assunzione del mezzo istruttorio e non
bastando la mera eccezione di inammissibilità formulata all’atto
dell’ammissione) per due motivi: un primo, ai sensi del n. 3
dell’art. 360 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli
Ric. 2016 n. 29692 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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Giuseppe De . Canzio al monitorio dalla prima ottenuto per E

artt. 2721 e 2697 cod. civ.; un secondo, ai sensi del n. 5 dell’art.
360 cod. proc. civ.;
il primo motivo è manifestamente infondato, sotto entrambi i
profili: quanto alla pretesa violazione o falsa applicazione dell’art.
2721 cod. civ., perché l’espresso precedente in termini di questa
Corte, puntualmente richiamato dalla gravata sentenza (Cass.
19/09/2013, n. 21443), esige esplicitamente, dalla parte che

previsti da quella norma, non solo e non tanto la formulazione di
un’eccezione di inammissibilità prima della sua assunzione, quanto
soprattutto, verificandosene altrimenti la sanatoria, una
immediatamente successiva dell’eccezione della nullità consistente
nell’avvenuta assunzione nonostante il divieto assunto come
violato; e, quanto a questa ratio, le ragioni addotte dalla ricorrente
si limitano a richiamare la giurisprudenza precedente, senza però
affrontare gli specifici passaggi argomentativi della pronunzia,
espressa negli esatti termini di causa, idoneamente posta dalla qui
gravata sentenza a base della decisione;
in particolare, in ricorso (pag. 4, quarto rigo dal termine) è
dedotto che l’eccezione di nullità sarebbe stata formulata nelle note
conclusive del 16/12/2014 e che queste sarebbero state il primo
atto difensivo utile successivo all’udienza fissata per l’assunzione
dei testimoni, ma è invece evidente che la reazione sarebbe stata
possibile alla stessa udienza del giorno 08/10/2014, alla quale tutti
i testi erano stati sentiti, immediatamente dopo la loro escussione,
visto che nessun fatto nuovo, rispetto all’ammissione di per sé sola
contestata fin da prima di tale udienza, si era verificato;
e tanto a non volere considerare che le deroghe al divieto di cui
all’art. 2721 cod. civ. bene avrebbero potuto essere implicitamente
reputate come sussistenti nella specie, se non altro in riferimento
alla natura del contratto, in ordine al quale nessuna pattuizione
espressa di modalità di pagamento poteva rinvenirsi, a tanto non
bastando certo la mera adduzione dell’indicazione di coordinate
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contesti una prova testimoniale per violazione dei limiti di valore

bancarie per bonifici ed in difetto di articolazione di prova almeno
sulla sussistenza di una prassi applicativa del contratto in tal senso;
il secondo profilo del primo motivo è del pari manifestamente
infondato: idoneamente il giudice di appello riscontra come non si
sia invertito alcun onere della prova, ma solo ritenuto, provato,
proprio dalla parte onerata e cioè dal debitore, il fatto estintivo del
diritto di credito pure riconosciuto originariamente sussistente in

applicazione di quella norma è configurabile solo nell’ipotesi che il
giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da
quella che ne risulta gravata, non anche quando, a seguito di una
valutazione delle acquisizioni istruttorie ritenuta incongrua, si
deduca avere il giudice errato nel ritenere che la parte onerata non
abbia assolto tale onere, in tal caso prospettandosi soltanto un
erroneo apprezzamento sull’esito della prova (da ultimo, v. Cass.
Sez. U. 31/05/2016, n. 11383, nonché Cass. Sez. U. 05/08/2016,
n. 16598, che riprende Cass. 10/06/2016, n. 11892; ma in
precedenza, tra moltissime, v.: Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass.
17/06/2013, n. 15107; Cass. 30/12/2015, n. 26110), rilevante nei
ristretti limiti in cui tanto è ora consentito dalla riforma del 2012
del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.;
il secondo motivo è poi inammissibile: esso impinge nella
ricostruzione del fatto estintivo del credito, cioè del pagamento,
qualificato idoneo alla stregua di una prova per testi che in modo
adeguato è stata definita rituale e che non poteva dirsi vietato dalle
previsioni contrattuali originarie (che, come detto, non risulta
imponessero la forma del bonifico bancario), né precluso
dall’indicazione, di tenore neutro, della persistente validità delle
coordinate bancarie in precedenza adoperate per i bonifici; ma,
quanto al primo profilo, una riconsiderazione del fatto, anche se
riferita alla reputata idoneità delle prove fornite dalla parte onerata
(cioè il debitore) del fatto estintivo, è ormai sempre precluso in
questa sede, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art.
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capo al creditore ingiungente; ed è noto che la violazione o la falsa

360 cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il
controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn.
8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli
apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da
quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora
richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente
riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato

2015, ove ulteriori riferimenti); e, quanto al secondo, è evidente
che la definitiva affermazione della ritualità del mezzo di prova,
conseguente alla reiezione del primo motivo, rende la prova posta
a base della decisione pienamente legittima ed idonea a sorreggere
il relativo ragionamento decisorio;
il ricorso va quindi rigettato, con condanna della soccombente
ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; deve infine darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;
p. q. m.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in C 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

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insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del

a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma del comma /31
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.

Il Presidente

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