Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3763 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3763 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
Valle Sergio e Lamorgese Elena, elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo 149, presso l’avv. Carola Cicconetti, rappresentati e difesi
dall’avv. Stefano Bruno giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente —
Contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia (Milano), Sez. 35. n. 56/35/06 del 6 giugno 2006, depositata il 11 luglio
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 dicembre 2012 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” relativamente all’acquisto di un secondo appartamento dopo che i contribuenti
avevano venduto quello precedentemente acquistato, che non avevano potu-

Oggetto:
Registro. Prima
casa. Agevolazioni. Cumulo dei
benefici. Applicabilità. Condizioni.

Data pubblicazione: 15/02/2013

sposta in ragione dell’impossibile ricostituzione del collegio originario.
MOTIVAZIONE
1. Il ricorso poggia su 3 motivi, con i quali si censura la sentenza impugnata,
sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver
ritenuto inapplicabile nella specie il “cumulo dei benefici”.
2. Nel caso di specie i ricorrenti avevano chiesto il rimborso dell’imposta
pagata per l’acquisto di un primo immobile per il quale essi non avevano
potuto godere dei benefici fiscali (e vi avevano rinunciato), non avendo potuto adibirlo a propria abitazione (e non a causa di forza maggiore, bensì per
aver volontariamente scelto nell’acquisto un immobile ad altrui locato, e
quindi non adibibile a propria abitazione). Acquistato successivamente un
altro immobile, in un diverso regime fiscale applicabile ratione temporis,
essi avevano goduto in relazione a tale acquisto dei benefici fiscali, avendo
adibito l’immobile a loro abitazione secondo le condizioni e i termini di
legge.
2. Tornando all’esame degli altri motivi di ricorso, con il primo motivo la
ricorrente denuncia che la Commissione Regionale non si era pronunciata o
aveva, quanto meno, disatteso la questione relativa alla corretta interpretazione del D.Lgs n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, che nella lettura fattane
dalla giurisprudenza di legittimità non imponeva affatto al destinatario della
fattura di accertare la debenza o meno dell’imposta, ma soltanto di supplire
alle mancanze eventualmente commesse dall’emittente nella identificazione
dell’atto negoziale o nella esposizione degli altri dati fiscalmente rilevanti
3. Orbene tale fattispecie non consente l’applicabilità del cumulo dei benefici “esterno” ai diversi regimi agevolati, che è realizzabile solo nell’ipotesi in
cui chi abbia acquistato un immobile godendo dei benefici fiscali “prima casa”, acquisti poi un altro immobile per il quale il beneficio stesso non potrebbe essere concesso (essendo stato già goduto), ma è stato ammesso, anche in via retroattiva, con la previsione di cui all’art. 7, L. n. 448 del 1998.
In questa ipotesi, e solo in questa ipotesi, il cumulo può realizzarsi anche a
mezzo della richiesta di rimborso per l’imposta pagata in relazione al secon2

to occupare, rinunciando all’agevolazione cui essi avrebbero avuto diritto
per quel primo acquisto. Avendo essi corrisposto la differenza tra l’imposta
agevolata e quella in misura “piena”, ne chiedevano il rimborso con istanza
respinta dall’amministrazione. Il diniego di rimborso era impugnato dai contribuenti.
La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata, con
la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti propongono ricorso
per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso. La causa, già chiamata per l’udienza del 30
giugno 2011, veniva poi rinviata a nuovo ruolo per l’intervento della legge
di condono che ne imponeva la sospensione, la quale non poteva essere di-

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do immobile acquistato, per il quale il beneficio era stato negato perché precedentemente goduto. Non già nella ipotesi inversa, che non corrisponde alla ratto legis sul cumulo dei benefici
4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La particolarità della controversia
giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2012.

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