Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3762 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8388/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (Direzione Generale), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SANTA PELAGINE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 308/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 19/12/05, depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza del 23/1/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata di inammissibilità del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Matera di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società SANTA PELAGINE s.r.l. in relazione a cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Matera a titolo di IRPEG per l’anno d’imposta 1994;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

osservato che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

rilevato che in base a consolidato orientamento di questa Corte in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processus nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto (v. Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3118). Si è altresì precisato che gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate sono legittimati attivamente e passivamente a stare in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni, dinanzi alle Commissioni tributarie. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata (v. Cass., 8/2/2008, n. 3058). La legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66; ne consegue che agli uffici locali va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 7 (v. Cass., 10/3/2008, n. 6338). Pertanto, gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c., configurandosi detti uffici quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza dell’imputabilità all’organo rappresentato dell’attività da loro svolta e l’ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario (v. Cass., 9/4/2009, n. 8703);

considerato che laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “a seguito dell’entrata in vigore della normativa con la quale veniva istituita l’Agenzia delle Entrate, con uffici periferici in diverse sedi nel territorio dello Stato, a questa è stata attribuita una propria autonomia amministrativa e patrimoniale corrispondente ad una propria personalità giuridica distinta da quella attribuita precedentemente al Ministero delle Finanze, ed attribuita al soggetto dirigente della struttura principale avente sede in (OMISSIS). A seguito di tanto le Agenzie delle Entrate periferiche, divenuto l’ente autonomo con propria personalità giuridica, perdevano una loro qualsiasi capacità ovvero potere di rappresentanza rimanendo lo stesso attribuito solo al soggetto apicale cui era stata per legge attribuita la rappresentanza legale. Ne consegue che l’impugnazione sottoscritta, come nel caso, dal collaboratore tributario, dal capo team legale, dal capo area controllo e dal direttore dell’Ufficio periferico, ma mancante della sottoscrizione del legale rappresentante, ovvero dell’atto di conferimento d’incarico/procura alle liti, mancando totalmente di legittimazione è da considerarsi inammissibile”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi;

ritenuto che della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che facendo del suindicato principio applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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