Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3762 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3762 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26862/2016 R.G. proposto da
BIELLA CARLO, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in
ROMA, ivi per legge domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati BARBARA VIALE, ALFREDO
QUATTROCCHI ROSMI GERVASONI;
– ricorrente contro

LOGUERCIO FRANCESCO, domiciliato, in difetto di elezione di
domicilio in ROMA, ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELIANA CAZZANIGA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1191/2016 del TRIBUNALE di MONZA,
depositata il 26/04/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione svolta nello camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Carlo Biella ricorre, affidandosi a due motivi e con • atto
notificato addì 11/11/2016, per )a- cassazione della sentenza n.
1191 del 26/04/2016, con cui i ribunale di Monza ha parzialmente
accolto, in uno all’appello avverso la reiezione di questa, la

prospettati come arrecati il 15/04/2014 al proprio fondo in
Vimercate (MB) dal Biella in occasione dell’aratura del fondo – da
quest’ultimo condotto in locazione (almeno sette paletti di confine e
alcune piante di robinie ed un ciliegio);
l’intimato resiste con controricorso;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
il ricorrente fa pervenire a mezzo posta memoria ai sensi del
secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
va preliminarmente esclusa l’ammissibilità del deposito a mezzo
posta della memoria del ricorrente, perché tale modalità è prevista
esclusivamente per il ricorso e per il controricorso dall’art. 134
disp. att. cod. proc. civ.: dovendo ogni altro atto (tra cui le
memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. – v. Cass., s ord. 16
ottobre 2009, n. 22033; Cass. 18 novembre 2013, n. 25812 – o
dell’art. 380-bis cod. proc. civ. – v, Cass., ord. 20 ottobre 2014, n.
22201 – ma pure le istanze di ricusazione: Cass., ord. 24 novembre
2014, n. 24934), comunque pervenire materialmente in cancelleria
per essere formalmente acquisito agli atti del fascicolo di ufficio
(Cass. ord. 29/04/2016, n. 8471; Cass. 31/03/2016, n. 6230); e
Ric. 2016 n. 26862 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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domanda di Francesco Loguercio per il risarcimento dei danni

tale ratio, di difetto di« un requisito formale delle modalità di
acquisizione dell’atto, da sé stessa e sola bastando ad escluderne
l’ammissibilità, a prescindere dalla circostanza che, nonostante
l’impiego di tale Pure non consentita forma, l’atto sia pervenuto in
cancelleria nel rispetto del termine prescritto per il deposito;
il ricorrente si duole: col primo motivo, di «violazione e falsa
applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.

proposto da parte avversaria per carenza di specificità dei motivi di
censura»; col secondo motivo, di «violazione e falsa applicazione
degli artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio di omessa valutazione delle
prove in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. – carenza
dei presupposti per l’applicazione della prova per presunzione ed
omessa valutazione delle prove nella loro globalità»;
il primo motivo è manifestamente infondato: per quanto
sintetica, la doglianza esposta dal giudice dell’appello come
formulata nell’atto introduttivo del gravame, è sufficientemente ed
idoneamente identificata appunto nella contestata omessa
applicazione delle prove critiche o per presunzioni, con ciò
risultando in linea con l’interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ.,
nel testo novellato nel 2012, data dalla recentissima Cass. Sez. U.
16/11/2017, n. 27199;
il secondo motivo è inammissibile: con esso il ricorrente tende
a contestare a vario titolo la ricostruzione del fatto operata dalla
corte di merito, in applicazione pure di presunzioni: ciò che invece
è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la
novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., che ha ridotto al
minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla
motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014),
rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come
Io sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici
ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite istituzionalmente riservati al giudice. del merito (tanto
Ric. 2016 n. 26862 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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3 c.p.c. – omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello

corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.
Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti); sul
punto rilevando inoltre che il ricorso a presunzioni è pur sempre
valido’ed insindacabile (v. le richiamate pronunzie delle SS.UU. del
2014), tranne il solo caso di manifesta insussistenza dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza degli indizi: caso che, con ogni
evidenza, nella specie non sussiste, rimanendo a tutto concedere

il ricorso, infondato il primo ed inammissibile il secondo motivo,
va pertanto rigettato, con condanna del soccombente ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra
le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U.
27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n.
228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in C 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.

Il Presidente

opinabile la conclusione ricostruttiva, ma tutt’altro che implausibile;

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