Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3762 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17016-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

C.I.C., C.I.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CANINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8819/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti C.I.P. e C.I.C. avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento del 2013, con il quale l’Agenzia del territorio aveva modificato il classamento di due unità immobiliari di loro proprietà, ubicate in (OMISSIS), microzona “(OMISSIS)”, trasferendo la prima di esse dalla categoria A/2 alla categoria A/1 classe 4, con rideterminazione della rendita catastale da Euro 2.968,34 ad Euro 5.053,53 e mantenendo, per la seconda di esse, la medesima categoria (C/2), pur passandola dalla classe 3 alla classe 7, con rideterminazione della rendita catastale da Euro 39,51 ad Euro 73,44.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la norma anzidetta prevedeva che la rideterminazione tanto della categoria che della classe catastale potesse avvenire laddove per le microzone comunali il rapporto fra il valore medio di mercato individuato ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si discostasse significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; e la motivazione degli atti di classamento era da ritenere adeguata, in quanto il presupposto della revisione era il riallineamento resosi necessario per il rilevato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza la necessità di indicare specifiche caratteristiche dei singoli immobili; e le specificazioni e le indicazioni contenute nell’atto notificato erano sufficienti per consentire al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, in quanto il riferimento agli specifici mutamenti del contesto urbano era pienamente idoneo a dar conto della causale concreta del singolo atto adottato; inoltre nell’avviso di accertamento impugnato erano state indicate le unità immobiliari di riferimento, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di accertamento, in considerazione della natura essenzialmente comparativa dell’estimo catastale; ed anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 del 2017, aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, affermando che non sussisteva il contrasto della disciplina in esame nè con l’art. 3, nè con gli artt. 53 e 97 Cost.;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del riparto dell’onere probatorio stabilito dalla legge in materia di revisione delle classi catastali; era invero da ritenere sufficiente che l’amministrazione motivasse l’atto di classamento alla luce dello scostamento del valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che fosse necessario specificare le peculiari caratteristiche dei singoli immobili, spettando eventualmente al contribuente dimostrare che l’immobile avesse caratteristiche tali da sottrarlo al riclassamento per microzona di appartenenza;

che i contribuenti si sono costituiti con controricorso ed hanno altresì presentato memoria illustrativa;

che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, idoneo per rendere conforme a parametri di tutela dei contribuenti e di trasparenza amministrativa sia la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, sia, a maggior ragione, la modifica della relativa categoria di appartenenza, richiedendo una rigorosa motivazione dell’atto di revisione della categoria di appartenenza o del nuovo classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente sia ad una elevazione della categoria catastale, sia ad un’elevazione della sola classe di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che l’avviso di accertamento deve pertanto esplicitare le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento o la categoria originarie, non essendo sufficiente il richiamo ai presupposti normativi (D.P.R. n. 138 del 1998; della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 5 del 2010), idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione della categoria o del classamento; l’avviso di accertamento è tenuto cioè ad indicare in modo dettagliato e riferito a ciascun edificio quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidonei i richiami ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete;

che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto conforme alla Costituzione il peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (legge finanziaria del 2005), a condizione che l’obbligo di motivazione venisse assolto in modo rigoroso, in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificavano il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato di appartenenza e della microzona di appartenenza, in quanto solo da una valutazione complessiva di tali elementi poteva conseguire una corretta riqualificazione catastale delle singole unità immobiliari, sia con riferimento alla categoria di appartenenza, sia con riferimento alle rispettive classi (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento all’elevazione della categoria catastale e della classe di due immobili siti nel Comune di Roma, microzona (OMISSIS), quali sono quelli che hanno formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nella presente sede, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla diversa attribuzione di categoria e di classe delle unità immobiliari in questione, in modo da consentire ai contribuenti di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il Comune di Roma, nonchè al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento; sarebbe stato invero necessario specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati, con riferimento alle due unità immobiliari che avevano formato oggetto di revisione catastale, in termini di più elevato classamento e di attribuzione di una più elevata categoria (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che l’oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali precedenti autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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