Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3761 del 25/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3761 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 28220-2014 proposto da:
GELARDINI MARZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

C. o •

k,

VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO
DOMINICI giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRA IL 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimata –

u

Data pubblicazione: 25/02/2016

c 1- .

avverso la sentenza n. 499/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA dell’8/05/2013,
depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Marzio Gelardini ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione
della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale
Liguria, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo
grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso
due avvisi di liquidazione ed irrogazione sanzioni e relativa cartella di
pagamento; nello specifico, con i detti avvisi l’Agenzia delle Entrate, in
relazione sia ad un contratto di compravendita stipulato il 4-11-2009 con il quale il contribuente aveva acquistato un appartamento sito in
Genova ed aveva usufruito delle agevolazioni tributarie previste per
l’acquisto della prima casa (D.M. 2-8-1969 e art. 1, nota seconda bis
della Tariffa parte prima allegata al dpr 131/86, richiamato dalla
Tabella A parte seconda n. 21 allegata al dpr 633/1972)- sia ad un
correlato contratto di mutuo, aveva contestato la sussistenza dei
presupposti per fruire delle richieste agevolazioni, rilevando la natura
“di lusso” dell’immobile compravenduto e provvedendo al recupero a
tassazione della imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria e
dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo
termine con aliquota ordinaria; la CTR, in particolare, precisato che il
su menzionato art. 1 qualificava come “di lusso” le abitazioni realizzate
su aree destinate dagli strumenti urbanistici a “ville” e “parco privato”,
ha rilevato che l’immobile in questione, secondo quanto previsto dalle
norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del
Comune di Genova (approvato mediante DPRG 10-3-2000), ricadeva
Ric. 2014 n. 28220 sez. MT – ud. 21-01-2016
-2-

Fatto

nell’area A, sottozona AV, e cioè in atea destinata a “edifici, giardini o
parchi di pertinenza di pregio”; ha inoltre evidenziato che l’immobile
in questione (appartamento composto da otto vani, con pertinenza e
piscina) rientrava nei requisiti “di lusso” previsti dal su menzionato
D.M.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art.
360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione della nota seconda bis
della Tariffa parte prima allegata al dpr 131/86, richiamata dalla
Tabella A parte seconda n. 21 allegata al dpr 633/1972, nonché dell’art
18 dpr 601/73 in relazione all’art. 1 D.M. 2-8-1969, si duole che la
CTR abbia considerato “di lusso” l’immobile in questione in base ad
uno strumento urbanistico entrato in vigore successivamente alla sua
costruzione; al riguardo evidenzia che, come attestato dal citato atto di
compravendita, il fabbricato in questione era stato realizzato in forza
del piano particolareggiato del 1999, epoca in cui l’allora vigente PRG
di Genova includeva l’area sulla quale era stato realizzato in zona
ZA.S., cioè in zona dove “prevalgono gli agglomerati urbani costituiti
da fabbricati di varia epoca, forma tecnica e destinazione d’uso”.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art.
360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione della nota seconda bis
della Tariffa parte prima allegata al dpr 131/86, richiamata dalla
Tabella A parte seconda n. 21 allegata al dpr 633/1972, nonché dell’art.
18 dpr 601/73 in relazione all’art. 1 D.M. 2-8-1969, si duole, in
subordine, che la CTR non abbia considerato che la qualificazione
come “di lusso” può essere attribuita ad un fabbricato solo se lo stesso
sia stato realizzato in una zona destinata esclusivamente a ville o
parchi; il che non ricorreva nel caso di specie.

Ric. 2014 n. 28220 sez. MT – ud. 21-01-2016
-3-

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il terzo motivo il contribuente, denunziando violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 52, comma 2 bis, dpr 131/86 nonché 56, comma
5, dpr 633/72 ,7 1. 212/2000 e 112 cpc, si duole che la CTR, ritenendo
di lusso l’immobile anche per la caratteristiche intrinseche dello stesso,
abbia inammissibilmente integrato l’atto impositivo, che aveva invece

riconosciuto l’immobile come di lusso solo per l’area sul quale lo
stesso insisteva.
Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro
connessi, sono infondati.
Questa Corte, invero, ha già chiarito che principi di ragionevolezza ed
equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle
agevolazioni tribut2rie derivanti dall’acquisto della prima casa, rilevi
che l’abitazione sia considerata “non di lusso” al momento dell’acquisto
e non a quello della sua costruzione. (Cass. 21791/2012).
Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto “di lusso” l’immobile in
questione, in quanto rientrante, in base allo strumento urbanistico
vigente al momento dell’acquisto (4-11-2009), -e cioè in base alle
norme di attuazione del PUC del Comune di Genova approvato
mediante DPRG 10-3-2000)-, in area destinata “ad edifici, giardini o
parchi di pertinenza di pregio” (v. art. 1 d.m. 2-8-69, che qualifica
come “di lusso” le abitazioni realizzate su aree destinata dagli
strumenti urbanistici a ville o parchi privati).
Irrilevante è invece, al fine del riconoscimento della natura “di lusso”,
che l’area sulla quale sorge l’immobile sia destinata “in via esclusiva” a
parchi o giardini, non essendo siffatta esclusività normativamente
prevista.

Va infine rilevato che la dizione del D.M. 2 agosto 1969, art. 1, che
considera di lusso le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco
Ric. 2014 n. 28220 sez. MT – ud. 21-01-2016
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w

privato”, o direttamente qualificate come t2li dallo stesso strumento
urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di
lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione
alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come
indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di

urbanistica è di per sé sufficiente a riconoscere la qualifica “di lusso”
all’immobile,

a prescindere

dalle specifiche

caratteristiche

dell’immobile; ultroneo è, pertanto, da considerarsi il riferimento,
contenuto nell’impugnata sentenza, a siffatte caratteristiche.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. tr. 13.
Così deciso in Roma il 21-1-2016

awmge~

Presid nte
Dott.
Dc

per sè a qualificare l’immobile come “di lusso; detta collocazione

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