Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3761 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3761 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 18/02/2014

ORDINANZA
sul ricorso 18341-2011 proposto da:
COMUNE DI CARRARA 00382300465 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI
MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BATISTONI FERRARA FRANCO, giusta delibera n. 262 del
18.6.2011 e giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MENCONI BRUNELLO esercente l’impresa commerciale sotto la
ditta Bagno Marino;

intimato

avverso la sentenza n. 97/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 19.4.201, depositata il 17/05/2010;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sabina Lorenzelli (per delega avv.

Mario Contaldi) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 18341 sez. MT – ud. 06-02-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ICI- concessione demaniale

R.G. 18341/2011
RICORRENTE: Comune di Carrara

1. Il Comune di Carrara ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana 97/13/10 del 17 maggio 2010 che rigettava l’appello del Comune
affermando la non debenza dell’ICI per l’anno 2000 in relazione ad opere presenti su un terreno
ottenuto in concessione demaniale.
2. Il contribuente non è costituito in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:

3. Il ricorso appare fondato.
Invero, in caso di stabilimento balneare che incide su area demaniale si deve distinguere fra la
concessione della mera disponibilità dell’area da quella che comporta (come dedotto nel caso di
specie) la collocazione di opere stabili. In questo secondo caso la posizione del concessionario è
assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell’ICI
Si veda in proposito la sentenza 1718 del 26 gennaio 2007 secondo cui il diritto del concessionario
di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell’ambito della concessione demaniale,
anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o
meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali
d’intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.), integra una
vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare
regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione (decisione in
materia di assoggettamento dell’atto con cui il diritto venga alienato ad INVIM).
Il Collegio ha condiviso la relazione.

p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso nella camera di consiglio della VI sezione civile il 6 febbraio 2014.

INTIMATO: Brunello Menconi

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