Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3761 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3761 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20612/2016 R.G. proposto da
BUONANNO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
APPTA NUOVA 612, presso lo

studio dell’avvocato VIRGINIA

IANNUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
IMBIMBO;
– ricorrente contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del
Procuratore pro tempore, domiciliata, in difetto di elezione di
domicilio in ROMA, ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ESTER DATTOLO;
– controricorrente contro

COMUNE DI MONTESARCHIO;

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Data pubblicazione: 15/02/2018

- intimato avverso la sentenza n. 1225/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 18/05/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Filomena Buonanno ricorre, affidandosi a due motivi, per la

Avellino, con cui è stato accolto l’appello di Equitalia Sud spa contro
la sentenza 16/2013 del giudice di pace di Montesarchio, che aveva
accolto la sua opposizione ad una cartella di pagamento notificatale
in uno a quattro verbali di contravvenzione al codice della strada
elevati dalla Polizia municipale di quello stesso Comune;
mentre questo non espleta attività difensiva in questa sede,
resiste con controricorso la succeditrice di Equitalia Sud spa,
Equitalia Servizi di Riscossione spa;
è formulata proposta di definizione – per manifesta
infondatezza – in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod.
proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto
2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il primo motivo di ricorso – di «violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in
relazione all’art. 342 c.p.c. (art. 360, terzo comma, c.p.c.)» – è
manifestamente infondato: il tribunale ha escluso l’inammissibilità,
invocata ai sensi appunto dell’art. 342 cod. proc. civ., rilevando la
sufficienza dell’evidenziazione in grassetto delle parti della
sentenza di primo grado che l’appellante aveva inteso censurare; e
tanto, sia pure in modo sommario, integra idonea motivazione
Ric. 2016 n. 20612 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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cassazione della sentenza n. 1225 del 18/05/2016 del Tribunale di

sull’eccezione, per contrastare la quale, oltretutto, sarebbe stato
indispensabile che l’odierna ricorrente riportasse analiticamente i
passi dell’atto di appello affetti dal vizio da lei denunziato; e senza
considerare che invece, dalla loro trascrizione analitica nel
controricorso (v. pagg. 7 e 8), essi sono con ogni evidenza
conformi alle esigenze di specificità della norma invocata (come
elaborate perfino dalla più rigorosa delle interpretazioni di quella,

modo sufficientemente preciso sia gli argomenti del primo giudice
resi oggetto di censura, sia le stesse censure mosse, in sostanziale
applicazione dei principi sul punto enunciati da Cass. Sez. U.
16/11/2017, n. 27199;
il secondo motivo – di «omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 V
c.p.c.)» – è, invece, inammissibile per almeno due ordini
concorrenti ed indipendenti di ragioni: in primo luogo, perché non è
impugnata l’espressa, benché ulteriore,

ratio decidendi

della

gravata sentenza sull’esclusione di oneri del notificante di verificare
la correttezza dell’indirizzo di notifica in caso di regolare
perfezionamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., come pure
quella degli argomenti per la validità tratti dalla notifica a mani
proprie e per di più proprio a quell’indirizzo di almeno uno dei
verbali; in secondo luogo, è sempre esclusa, soprattutto dopo la
novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (su cui vedi, per tutte,
Cass. Sez. U. 8053, 8054 e 19881 del 2014) e comunque in
assenza – come nel caso di specie – di solo gravissimi vizi
motivazionali, ogni possibilità di riconsiderare le valutazioni in fatto
operate dal giudice di merito, quale devono qualificarsi, nella
fattispecie, quelle sulla validità del recapito indicato, nonostante
appunto le diverse risultanze della certificazione anagrafica (e
senza poi considerare che, in punto di diritto, quest’ultima offre
sempre elementi presuntivi, superabili in concreto in base ad altri
elementi: ciò che il giudice del merito ha fatto nella specie);
Ric. 2016 n. 20612 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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poste in evidenza da Cass. ord. 8845/17), ritraendosi da essi in

deve pertanto – manifestamente infondato il primo motivo ed
inammissibile il secondo – rigettarsi il ricorso per la complessiva
sua manifesta infondatezza e condannarsi la ricorrente alle spese in
favore della controricorrente;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo
(tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass.
Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti

2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel
merito;
p. q. m.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in C 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.
Il Presidente

per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio

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