Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3761 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7757-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTO

CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO TOTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PIA SABATINI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO ROSELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4747/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5/06/2015, depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 4/8/2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città ha rigettato la domanda proposta da P.M. nei confronti della Generali Italia s.p.a. (quale impresa designata per il fondo di garanzia per le vittime della strada) per il risarcimento dei danni relativi al sinistro stradale dedotto in giudizio.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione P.M. sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso la Generali Italia s.p.a. che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione, con deposito di successiva memoria.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attore sulla base di un’erronea valutazione del materiale probatorio complessivamente acquisito al giudizio.

6. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283 in relazione all’art. 2054, e del medesimo art. 2054 c.c., nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso, avendo il tribunale erroneamente interpretato gli elementi di prova acquisiti al giudizio, trascurando ingiustificatamente l’applicazione dell’art. 2054 c.c. ai fini dell’accoglimento della domanda.

7. Tutti i e tre i motivi sono inammissibili.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure illustrate nei tre motivi di ricorso (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), là dove, sotto il profilo del vizio di motivazione, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insistendo per l’applicazione dell’art. 2054 c.c. là dove la corte territoriale ha propriamente escluso l’acquisizione di alcun minimo elemento probatorio di riscontro idoneo a consentire la ricostruibilità del fatto dedotto in giudizio, nella specie solo asseritamente ascritto, dall’attore, al concorso di un terzo.

8. L’accertamento dell’inammissibilità del ricorso ne impone la conseguente declaratoria, con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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