Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3760 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3760 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
Cassa Rurale Alta Valdisole & Pejo BCC Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico
103, presso l’avv. Massimo Letizia, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto
Paoletto, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti
Contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di
Trento, Sez. 1, n. 8/1/05 del 19 gennaio 2005, depositata il 16 febbraio
2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 dicembre 2012 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Daniele Vagnozzi per delega per la parte ricorrente e l’avv.
Diego Giordano per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di
ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
IVA. Accertamento. Regolarizzazione fatture ricevute. Art. 41,
comma 4, D.P.R.
n. 633 del 1972.
Sanzioni. Limiti.

Data pubblicazione: 15/02/2013

La controversia si inquadra in un contenzioso relativo ad un accordo tra le

loro pagamento e la ripartizione delle spese fra le varie Casse sarebbero state svolte dalla Federazione. In esecuzione di tale accordo, quest’ultima ha
pertanto provveduto a contattare i fornitori, a saldare le relative fatture, ad
inserirne l’importo fra i costi, a detra4 . l’Iva ed a farsi rifondere pro quota
dai singoli Istituti mediante emissione nei loro confronti di separate fatture
con addebito d’IVA.
Nell’anno 1995 è però intervenuta una modifica operativa, in forza della
quale la Federazione ha cominciato a non detrarsi più l’imposta versata ai
fornitori ed a farsi rimborsare dalle varie Casse senza addebito d’IVA.
Questo nuovo sistema, tuttavia, non è apparso corretto alla Guardia di Finanza, che nell’anno 2001 ha elevato processo verbale con il quale ha sostenuto che quello intercorso fra le parti era stato un rapporto di mandato senza
rappresentanza e che sulle fatture emesse dalla Federazione avrebbe dovuto
essere pertanto applicata anche l’IVA.
L’Ufficio ha recepito il rilievo, notificando alla Cassa Rurale attuale ricorrente quattro atti di contestazione con cui le ha addebitato, per gli anni
1996/99, l’omessa regolarizzazione delle predette fatture e l’infedele dichiarazione dell’IVA, invitandola al pagamento dell’imposta, sanzioni ed accessori.
La Cassa impugnava tali atti con separati ricorsi: la Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ma la decisione era riformata in appello, con la
sentenza in epigrafe, avverso la quale, la Cassa Rurale Alta Valdisole propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste l’amministrazione
con controricorso. La causa, già chiamata per l’udienza dl 31 maggio 2011,
veniva poi rinviata a nuovo ruolo per l’intervento della legge di condono
che ne imponeva la sospensione, la quale non poteva essere disposta in ragione dell’impossibile ricostituzione del collegio originario.
MOTIVAZIONE
1. Appare pregiudiziale, in ragione della sua priorità logico-giuridica, la trattazione del quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto la
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla natura del
rapporto intercorso con la Federazione, che la Commissione Regionale avrebbe dovuto qualificare come mandato con rappresentanza se avesse attentamente ponderato la documentazione in atti e, segnatamente, la comunicazione in data 1/8/1995, il mandato successivamente rilasciato in conformi2

Casse Rurali della Provincia di Trenta e la Federazione Trentina Cooperative per la gestione in forma associata della pubblicità relativa ad eventi eccedenti l’ambito territoriale dei singoli Istituti. A questo proposito è stato stabilito che la scelta delle manifestazioni, da sponsorizzare sarebbe stata effettuata da un apposito ente paritetico denominato Comitato Comprensoriale,
mentre tutte le restanti attività, quali la conclusione dei necessari contratti, il

getto della controversia è riservata al giudice di merito, le cui conclusioni
non sono sindacabili in cassazione – se non sotto il profilo della violazione
di legge o della insufficienza della motivazione (Cass. 8577 del 2002, 3296
del 2004, 3075 del 2006, 4178de1 2007, 13513 del 2008 e 19624 del 2009).
1.2. Nel caso di specie, la Cassa Rurale non ha imputato alla Commissione
Regionale alcuna violazione di legge, ma soltanto delle carenze motivazionali che, però, non sussistono in quanto i giudici a qua hanno ricostruito la
vicenda, spiegando in modo chiaro e coerente le ragioni per le quali doveva
ritenersi che non vi fosse stata spendita del nome o che il mandato intercorso fra le parti dovesse pertanto ricondursi nel novero di quelli senza rappresentanza. Trattandosi di conclusione adeguatamente argomentata, cui questa
Corte non potrebbe preferirne un’altra senza sconfinare nel merito, il quarto
motivo del ricorso va rigettato.
2. Tornando all’esame degli altri motivi di ricorso, con il primo motivo la
ricorrente denuncia che la Commissione Regionale non si era pronunciata o
aveva, quanto meno, disatteso la questione relativa alla corretta interpretazione del D.Lgs n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, che nella lettura fattane
dalla giurisprudenza di legittimità non imponeva affatto al destinatario della
fattura di accertare la debenza o meno dell’imposta, ma soltanto di supplire
alle mancanze eventualmente commesse dall’emittente nella identificazione
dell’atto negoziale o nella esposizione degli altri dati fiscalmente rilevanti
2.1. In proposito il Collegio osserva che la Commissione Regionale nel dichiarare -assorbiti gli altri motivi di opposizione”, ha inteso affermarne, in
realtà. la infondatezza: inoltre è che proprio la giurisprudenza citata dalla ricorrente (v., espressamente in tal senso, Cass. 13513 del 2008 nonché, sia
pure per implicito, Cass. 19624 del 2009/), che riconosce l’obbligo del destinatario di procedere alla regolarizzazione della fattura nei casi in cui, come quello in esame, l’emittente abbia dato al negozio sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta, che nel caso di specie la Cassa ricorrente
non poteva ignorare, stante la sua qualità di parte del rapporto. Anche il
primo motivo va pertanto rigettato
3. Con il secondo motivo, la ricorrente ha poi dedotto che la Commissione
Regionale non aveva pronunciato o aveva, quanto meno, escluso la fondatezza della tesi secondo cui nella parte in cui prevedeva anche l’obbligo di
pagamento del tributo, il D.P.R. n. 633 del 1972, art.41, comminava, in realtà, una sanzione impropria successivamente abolita dal D.Lgs, n. 471 del
1997, art. 6 e, quindi, non più applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 472 del
3

tà, la cointestazione delle fatture dei fornitori anche al Comitato Comprensoriale e l’espresso richiamo al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, operato dalla
federazione per giustificare la non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti delle Casse.
1.1. In proposito il Collegio osserva che l’interpretazione dei contratti og-

snisrrEDA P.:EcusT7A -,-,.:InN7–:.,
Si

1997, art. 3, comma 3,secondo il quale fra più sanzioni succedutesi nel tempo. doveva applicarsi quella più favorevole all’incolpato.
3.1. secondo motivo è fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte
confermato l’indirizzo secondo il quale l’obbligo imposto dal D.P.R. n. 633
del 1972, art. 41 di pagare anche il tributo nelle ipotesi di mancata regolarizzazione delle operazioni costituiva una sanzione impropria (Cass. SU
26126 e 26127 del 2010), che ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3,
comma 3, non poteva più essere applicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs
n. 471 del 1997, art. 6, comma 8.
3.2. Nell’accoglimento del secondo motivo deve ritenersi assorbito il terzo
con il quale la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al fatto che l’Ufficio aveva già percepito due volte l’IVA
dalla Federazione, per cui non poteva pretendere un ulteriore pagamento
dell’imposta che avrebbe addirittura, portato ad una triplicazione dell’introito.
4. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettati il primo e il quarto. La sentenza deve essere cassata e, sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando
dovuta la sola sanzione nella misura del cento per cento dell’imposta liquidata.
4.2. Il consolidarsi del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettati il primo e
il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara dovuta la sola sanzione nella misura del cento
per cento dell’imposta liquidata. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consig io del 4 dicembre 2012.

Al

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