Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 376 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15859/2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2421/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Simona Chiricotto (delega avvocato Maurizio Cimetti)

difensore della ricorrente che si rimette agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 2421/17/14, depositata l’11 dicembre 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dal sig. C.G. nei confronti di Equitalia Centro S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Grosseto – che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso tre cartelle di pagamento ed i rispettivi ruoli in esse contenuti – sul presupposto che, in difetto di notifica delle cartelle, il contribuente ne avrebbe acquisito conoscenza solo per il tramite di estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione.

Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Centro S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimato, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata prova delle notificazione delle tre cartelle di pagamento analiticamente descritte in ricorso.

Il motivo è inammissibile, essendo formulato in relazione alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove alla presente controversia, relativa a proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza di Commissione tributaria regionale depositata l’11 dicembre 2014, risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, che non consente più, nell’interpretazione offertane dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) e successiva giurisprudenza conforme, il controllo della motivazione nei casi di motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che la contraddittorietà non si manifesti nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, la qual cosa, ad ogni evidenza, non ricorre nella fattispecie in esame.

Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che il ricorso del contribuente avverso le cartelle ed i ruoli fosse inammissibile, come eccepito dall’agente della riscossione, ritenendo che gli estratti di ruolo prodotti unitamente ai referti di notifica non sarebbero idonei a comprovare la notificazione delle cartelle, per la cui prova sarebbe stata necessaria la produzione di copia delle cartelle opposte.

Nella fattispecie, producendo copia dei referti di notifica tramite messo notificatore delle tre cartelle in oggetto e degli estratti di ruolo, l’agente della riscossione, a fronte della contestazione da parte del contribuente dell’avvenuta notifica delle cartelle, ha comprovato che le cartelle in questione sono state tutte consegnate presso la residenza del destinatario C.G. nelle date rispettivamente indicate nei referti di notifica e ricevute da B.G., qualificatasi madre del destinatario.

A fronte quindi di ciascuna relata, attestante la suddetta circostanza, redatta dal messo notificatore, che ha natura di atto pubblico fidefaciente, era onere del contribuente proporre querela di falso per contestarne la veridicità (cfr. Cass. sez. 6-L ord. 12 dicembre 2013, n. 27803, specificamente in tema di contestazione a mezzo di querela di falso delle annotazione riportate dal messo notificatore sul referto di notifica), senza che occorresse che, come invece affermato dal giudice tributario d’appello, Equitalia producesse la copia delle cartelle, onde verificare la regolarità della notificazione delle cartelle medesime.

Ne consegue che la CTR avrebbe dovuto ritenere provata, alla stregua della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, la notificazione di ciascuna cartella, donde l’inammissibilità del ricorso del contribuente in quanto tardivamente proposto avverso le cartelle in questione.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbiti gli altri, con conseguente cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., della sentenza impugnata, poichè la causa non avrebbe potuto essere proposta.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, cedendo a carico dell’intimato, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarati inammissibile il primo ed assorbiti gli altri.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, perchè la causa non avrebbe potuto essere proposta.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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