Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3759 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6553/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 15/12/05, depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, avverso la sentenza del 31/1/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria di rigetto del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova di accoglimento dell’impugnazione spiegata dal contribuente Sig. A.N.A. del silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

osservato che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

ritenuto che il 1 motivo (con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 3) ed il 3 motivo (con il quale denunzia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati, atteso che come eccepito dall’odierna ricorrente già in sede di gravame di merito con memoria del 30/11/2005, l’istanza di rimborso de qua risulta essere stata tardivamente proposta in data 6/6/2002 in relazione a versamenti effettuati in data 5/6/1998 e 30/11/2998;

considerato che, giusta orientamento da tempo consolidato in giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria – quale quella statuita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per la proponibilità, entro diciotto mesi, delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti- attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c., ed è, come tale, rilevabile d’ufficio, sicchè la deduzione in appello della decadenza in argomento in favore dell’amministrazione è proponibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, anche per la prima volta in appello (v.

Cass., 27/5/2009, n. 12386; Cass., 9/9/2004, n. 18151; Cass., 19/7/2002, n. 10591), salvo che sul punto si sia già formato il giudicato interno (v. Cass., 25/1/2008, n. 1605), laddove l’eccezione non può essere invero sollevata per la prima volta in cassazione, giacchè la stessa rilevabilità d’ufficio – in ogni stato e grado del giudizio – della decadenza va coordinata con il principio della domanda (v. Cass., 27/5/2009, n. 12386; Cass., 13/1/2006, n. 646;

Cass., 30/12/2004, n. 24226);

ritenuto che, assorbito il 3^ motivo (con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 5), s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provveder anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 ed il 3 motivo di ricorso, assorbito il 2^.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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