Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3759 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3759 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18433-2017 proposto da:
SEDI PIUS _JOSEPH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
CANSACCHI N 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA
CAPORILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERICA SCALCO;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controlicorrente

avverso la sentenza n. 16/2017 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 12/01/2017;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
pftrtecipata dcl

– 12/12/2017 dal CoiPsigliere Dott. CARLO DF,

CHIARA.

Rilevato che:
la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile, per difetto di

sig. Pius Joseph Sedi, cittadino nigeriano, il quale aveva impugnato
l’ordinanza del Tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di
qualsiasi forma di protezione internazionale da parte della competente
Commissione territoriale;
la Corte ha ritenuto che, quanto al riconoscimento dello status di
rifugiato, l’appellante non avesse specificamente confutato la
statuizione del Tribunale secondo cui non erano stati neppure allegati
atti persecutori costituenti presupposto del relativo diritto; quanto al
riconoscimento della protezione sussidiaria, non avesse rivolto alcuna
specifica doglianza alle csaustive motivazioni della decisione di primo
grado, segnatamente sul punto della inverosimiglianza del racconto del
richiedente, che appariva vago, stereotipato e privo di quegli elementi
specifici e rilevanti che potessero farlo apparire veritiero; quanto alla
protezione umanitaria, non avesse indicato quali ne fossero i motivi;
il sig. Sedi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
l’amministrazione intimata si è difesa con controricorso;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
della funzione nomofilattica di questa Corte;

Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 342
cod. proc. civ., si censura la valutazione di aspecificità dei motivi di
appello;
Ric. 2017 n. 18433 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il gravame del

il motivo è fondato;
quanto, infatti, alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato,
l’appellante aveva dedotto di essere stato costretto a fuggire dalla
Nigeria per motivi politici, in quanto suo padre, esponente del Partito
Democratico del Popolo (PDP) — della cui propaganda egli stesso si

esponente del partito avverso AllPeople Congress, e successivamente sua
madre e sua sorella erano state massacrate in casa da uomini armati;
quanto alla richiesta di protezione internazionale, a fronte della
valutazione di non credibilità del suo racconto formulata dal tribunale,
l’appellante aveva ribadito le ragioni che a suo avviso deponevano in
senso opposto, e tanto deve ritenersi sufficiente, posto che nella
motivazione del Tribunale non si rinvengono elementi di giudizio di
per sé decisivi, che necessitassero dunque di specifica confutazione;
quanto alla richiesta di protezione umanitaria, oltre a ribadire
l’attendibilità del racconto, come sopra osservato, l’appellante aveva
collegato tale forma di protezione al principio del non refoulement, sicché
va giudicato se tale prospettazione sia o meno fondata, ma non può
affermarsene la aspecificità;
il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata considerazione di
un documento prodotto in grado di appello, e dunque il merito della
causa, è inammissibile perché riguarda una questione assorbita,
essendosi il giudice di secondo grado limitato ad una decisione in rito
di inammissibilità dell’appello (ogni questione relativa a detto
documento rimane aperta, ovviamente, nel giudizio di rinvio
conseguente alla cassazione della sentenza impugnata in accoglimento
del primo motivo);

Ric. 2017 n. 18433 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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occupava assieme a lui — era stato ucciso da tale Mattew Ottom,

la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice indicato
in dispositivo, il quale esaminerà nel merito l’atto di appello e
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara

per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre
2017

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inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

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