Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3759 del 15/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3759 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 22524 del ruolo generale dell’anno 2008, proposto
da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato ex
lege dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– ricorrente contro
Altomare Corrado, domiciliato in Cerignola, al corso Aldo Moro, n. 129
-intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, sezione. staccata di Foggia, sezione 25 0 , depositata in data 25 giugno
2009, n. 209/25/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 28 novembre
2012 dal consigliere Angelina-Maria Perfino;

Data pubblicazione: 15/02/2013

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale doti.
Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto
Con istanza presentata all’Ufficio di Cerignola dell’Agenzia delle entrate in
data 14 giugno 2002, Altomare Corrado chiese il rimborso dell’Irap versata

Altomare Corrado impugnò il silenzio-rifiuto, rimarcando di non disporre di
alcuna autonoma organizzazione che avrebbe potuto giustificare l’applicazione
dell’imposta ed ottenne sentenza favorevole della Commissione tributaria
provinciale di Foggia, la quale, facendo appunto leva sulla carenza di autonoma
organizzazione dell’attività del contribuente, annullò il diniego con sentenza del
26 marzo 2004.
Nel frattempo, peraltro, e precisamente in data 13 giugno 2003, il contribuente
aveva proposto istanza di condono ex art. 9 1. 289 del 2002 per la definizione di
tutte le annualità alle quali l’istanza di rimborso si riferiva; circostanza, questa,
a cui l’Agenzia delle entrate, nel proporre appello avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale, non fece cenno.
Ne è seguita la sentenza impugnata, con la quale la Commissione tributaria
regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha respinto l’appello
dell’Ufficio, ribadendo la spettanza del rimborso richiesto, per la mancanza del
requisito dell’autonomia organizzativa necessario per l’applicazione dell’lrap.
Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate, affidando il ricorso ad un unico
motivo.
Non spiega difese Altomare Corrado.

Diritto

negli anni dal 1998 al 2001, ricevendo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio.

L- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate, denunciando la
violazione o falsa applicazione dell’art. 9 1. 289/2002, ex art. 360, n. 3, c.p.c.,
rimarca che il rimborso dell’Irap non può essere riconosciuto a seguito della
presentazione dell’istanza di definizione agevolata e formula il seguente quesito
di diritto: “dica la Suprema Corte se, nel caso di specie, debba ritenersi
precluso al contribuente che abbia aderito alla sanatoria fiscale di cui all’art.9

1. 28912002, come il resistente ha fatto nel caso di specie, il conseguimento del
rimborso dell’imposta Irap versata e che si assume non dovuta per carenza di
presupposti per il tramite della presentazione di apposita istanza e della
formazione del silenzio-rifiuto successivamente impugnato, con la conseguenza
che ha errato la CTR nell’applicare al caso de quo un principio diverso”..
2.- 11 motivo è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rimarcato che l’agenzia, nel ricorso, espressamente
riferisce che <<... come dalle interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso che il ricorrente ha aderito al condono ai sensi dell'art. 7 della 1. n. 289102 per gli anni d'imposta 1997, 7998, 1999, 2000, 2001 ...» Sul punto, è ininfluente la circostanza che la questione della rilevanza dell'adesione al condono non sia stata esaminata dalla sentenza impugnata. È invero orientamento consolidato di questa Corte che l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta, con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall'elisione della pretesa impositiva realizzata in virtù dell'adesione al condono, deve essere rilevata d'ufficio, senza che occorra una specifica eccezione ad opera della parte interessata a farla (Cass. civ., ord. 9 3 marzo 2012, n. 3841; Cass., ord. 10 febbraio 2012, n. 1967; Cass. 3 dicembre 2007, n. 25239). 3.- Ciò posto, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta da definire in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per quanto volto a definire «transattivamente» la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (in termini, Cass., sez.un., 5 giugno 2008, n. 14828 nonché, più recente, Cass., ord. 10 febbraio 2012, n. 1967). E, ancor prima, si è aggiunto, l'istanza di condono integra una rinuncia implicita alla richiesta di restituzione dell'imposta precedentemente versata (Cass. 22 ottobre 2008, n. 25611). 4.- Ne conseguono la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il rigetto dell'impugnazione proposta dal contribuente. 5.- La circostanza, peraltro, che il consolidamento di quest'indirizzo sia successivo al ricorso comporta la sussistenza di giusti motivi per la dichiarazione d'irripetibilità delle spese. per questi motivi La Corte -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata; -decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. assenza del relativo presupposto (nella specie, irap): il condono, infatti, in " Al Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA