Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3759 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27150-2018 proposto da:

M.A., n. q. di legale rappresentante p.t. della M.& M.

SAS di M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 68, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA NASTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA MAROTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1477/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

la contribuente s.a.s. “M.& M. DI M.A.” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Napoli, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa 2011, riducendo del 30% il reddito imponibile accertato dall’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto era errata la ricostruzione presuntiva dei suoi ricavi per il 2011, essendo stato applicato un ricarico del 116% sui prodotti qualificati “costo materia prima diversa dal caffè-ricavi diversi dal caffè”, mentre, al contrario, avrebbe dovuto essere conteggiato esclusivamente il costo del venduto del solo caffè per sottrarlo poi al venduto totale (caffè più altri prodotti); era stato quindi sottratto dal costo del venduto totale il costo del caffè, senza tener conto delle rimanenze iniziali e finali del caffè; invero essa contribuente aveva provato che del caffè acquistato una parte era destinata alla somministrazione al banco ed un’altra alla vendita;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la contribuente ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società contribuente è inammissibile;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014; Cass. n. 11439 del 2018), ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze delle CTR sono ben applicabili le disposizioni di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012; e tale articolo al comma 1, lett. a), ha inserito nel vigente c.p.c. l’art. 348 ter, il cui ultimo comma esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in caso di sentenze di appello che confermino le decisioni di primo grado; ed in tale ipotesi il ricorrente in Cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di secondo grado, dimostrando che esse siano fra di loro diverse ed incompatibili; il che la ricorrente non ha fatto nella specie in esame (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014);

che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’intimata, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 2.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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