Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3758 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6521/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.A., C.A., G.F. nella

qualità di eredi di G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 971/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, SEZIONE STACCATA DI LATINA, del 9/11/05,

depositata il 27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la declaratoria, con sentenza del 27/12/2005, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16, del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone di accoglimento dell’opposizione spiegata dagli eredi del contribuente Sig. G.L. in relazione a cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Cassino a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1991;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

osservato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

considerato che il 1^ motivo (con la quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed il 2^ motivo (con il quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) risultano entrambi inammissibilmente formulati in violazione del principio di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli nel ricorso (in particolare, alla “cartella di pagamento … emanata a seguito di una sentenza passata in giudicato il 18 ottobre 2000 … nei confronti della quale il giudizio di revocazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso da parte del contribuente”; al “ricorso introduttivo inammissibile”; al “giudizio di revocazione instaurato dalla parte avversa contro la sentenza n. 60/20/90 della C.T.R. Roma”; alle “memorie del 27/03/02”);

considerato che nel secondo motivo la ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia totalmente omesso di “valutare i motivi illustrati dall’Ufficio sia nella costituzione in giudizio di primo grado che nell’atto di appello”, senza peraltro muovere alcuna censura sotto il profilo dell’error in procedendo, nè risultando essere stato tale vizio fatto valere già in sede di gravame di merito;

ritenuto che il ricorso va pertanto rigettato;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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