Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3758 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6533/2010 proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI Francesco, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE Nicola, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5/02/09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Caliulo Luigi, delega avvocato Pulli Clementina,

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti ed insiste

per il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 26/2-3/3/2010, V.A. chiede con quattro motivi (relativi alla violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, ancora violazione di norme di diritto e vizio di motivazione) l’annullamento della sentenza depositata il 26 febbraio 2009, con la quale la Corte d’appello di Messina aveva confermato la decisione di primo grado da lei appellata, in quanto, pur riconoscendole il diritto all’indennità di accompagnamento, aveva stabilito la relativa decorrenza dal 1 gennaio 2006 anzichè dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa.

Le censure attengono in sostanza all’erroneità di far decorrere la pensione dal giorno della visita medica che aveva accertato la situazione invalidante e all’omessa pronuncia e erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riformato la decisione di primo grado in punto di regolamento delle spese, che il Tribunale aveva compensato nonostante la soccombenza dei convenuti.

Resiste alle domande l’INPS con proprio controricorso, mentre i Ministeri, regolarmente intimati, non si sono costituiti.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Anzitutto, per quanto concerne i due motivi relativi alla violazione di norme di diritto (il primo e il terzo), non viene indicato di quali norme si tratti (salvo per ciò che concerne, nel corpo del 3 motivo, il riferimento all’art. 112 c.p.c.) e soprattutto non viene formulato il quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2, prima della sua abrogazione, operata a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d).

Tali motivi sono pertanto inammissibili.

Quanto poi alla censura di difetto di motivazione in ordine alla decorrenza dell’indennità riconosciuta alla ricorrente, la Corte territoriale ha proceduto ad una valutazione complessiva della situazione personale della assistita (età, suo stato di salute riscontrato dal C.T.U. nominato in primo grado, documentazione medica prodotta), per concludere, sulla base di una argomentata motivazione, nel senso della conferma della decisione di primo grado, contro cui l’unica censura è sostanzialmente quella che la decorrenza non potrebbe coincidere con la data della visita medica, che costituisce peraltro una mera opinione personale della difesa della ricorrente.

Infine, quanto alla censura di difetto di motivazione in ordine al motivo di appello che aveva ad oggetto la compensazione delle spese, evidentemente effettuata dal giudice di primo grado in ragione della decorrenza posteriore del diritto, trattasi di un motivo formulato in maniera del tutto generica, astratta e comunque inefficace, posto che la Corte ha sostanzialmente ritenuto corretto il bilanciamento operato dal Tribunale sulla base della valutazione della soccombenza reciproca delle parti”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine alle spese riguardanti la parte resistente, secondo la liquidazione operata in dispositivo. Nulla per le spese dei Ministeri, non costituiti tempestivamente in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per onorari;

nulla per le spese dei Ministeri.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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