Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3758 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24783-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO GIBILARO, MARIA

LUISA BUTTICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente P.A.C. avverso una decisione della CTP di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima avverso un avviso di accertamento per maggior IRPEF 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 1, in quanto l’atto impositivo emesso dall’ufficio aveva ad oggetto il recupero a tassazione delle imposte, sanzioni ed interessi, connesse alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, alla quale la contribuente era obbligata, per avere la stessa percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati da due diversi sostituti, omettendo, a fronte di ciò, di inserire detti introiti nella dichiarazione dei redditi; e tale obbligo era da ritenere sussistente anche in ipotesi di restituzione delle somme percepite, in quanto i redditi di lavoro dipendente ed assimilati concorrevano alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio di cassa e cioè in quanto percepiti; nella specie, dagli atti di causa, era incontestato che le somme erano state indebitamente percepite dalla contribuente; che le stesse non risultavano essere state dalla medesima restituite e che le medesime non erano state inserite nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta in esame;

che la contribuente si è costituita con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare annualmente tutti indistintamente i redditi posseduti, anche se da essi non consegue alcun debito d’imposta;

che, pertanto, nella dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2010 la contribuente avrebbe dovuto indicare gli emolumenti a lei erroneamente versati da altra amministrazione dello Stato, in aggiunta a quelli legittimamente percepiti per altro rapporto d’impiego pubblico, emolumenti che le erano stati chiesti in restituzione nel 2010 e che, qualora effettivamente da lei restituiti, avrebbero dovuto comunque essere indicati al rigo (OMISSIS) del quadro RP quali oneri deducibili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis;

che è invero noto non avere la dichiarazione dei redditi natura di atto negoziale, essendo essa una mera esternazione di scienza e di giudizio, come tale modificabile ed emendabile, qualora vengano acquisiti nuovi elementi di conoscenza e di valutazione (cfr. Cass. n. 4776 del 2011);

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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