Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3758 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25636-2015 proposto da:

STEMAL DI P. A & C SNC in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELVIA RECINA,

19, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FERRARI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, rappresentata

e difesa dall’Avvocato PAOLO PURI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2042/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 18/03/2015, depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito l’Avvocato NATALE FERDINANDO, per delega orale, difensore del

ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato SPONTI MARIA CLAUDINA, per delega dell’Avvocato PURI

PAOLO, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2042/35/15, depositata il 7 aprile 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti della società STE.M.AL. di P.A. & C S.n.c., (di seguito società) da Equitalia Sud S.p.A., nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Ufficio controlli di Roma (OMISSIS), per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla contribuente, per il tramite dell’asserita conoscenza avutane da estratto di ruolo non notificato, avverso quattro cartelle di pagamento per IVA ed IRAP relative agli anni d’imposta dal 2002 al 2005, delle quali la contribuente aveva lamentato l’omessa notifica.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con l’unico motivo la ricorrente cumula due diversi ordini di censure, l’una per violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c., in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4 e 7, l’altra per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, da ritenersi entrambe inammissibili.

Quanto alla prima, assumendosi che il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata è afferente ad una fattispecie nella quale la notifica delle cartelle in oggetto sarebbe affetta da nullità assoluta, era onere di parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riprodurre il contenuto delle relate al fine di porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6136; Cass. sez. 1, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. sez. 5, 28 gennaio 2010, n. 1818).

Non avendo la censura ottemperato al requisito innanzi ricordato, essa è inammissibile per difetto di autosufficienza, senza che a ciò si possa supplire, attraverso il parziale riferimento alla pronuncia di primo grado, quanto all’esame del contenuto delle medesime.

La seconda è del pari inammissibile, essendo prospettata in relazione al tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione previgente a quella introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, quest’ultima applicabile, ratione temporis, al presente giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’agente della riscossione e si liquidano come da dispositivo.

Nulla va statuito quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, non avendo quest’ultima svolto difese.

Va dato atto, infine della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente Equitalia Sud S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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