Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3757 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6263/2007 proposto da:

D.D.A.N., in proprio ed in qualità di legale

rappresentante della società “Adriatica Night Club Sas di De

Dominicis Alain Nicole e C”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. A. PASQUALE 21, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOTTI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNI Ciriaco, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 9/06/05

depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dal Sig. D.D.A.N. proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del 9/2/2006 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo di accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Vasto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti di accoglimento dell’opposizione spiegata dal suindicato contribuente in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1997;

considerato che l’Agenzia delle entrate si è tardivamente costituita al fine di poter partecipare alla discussione della causa;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

atteso che l’intimata, tardivamente costituitasi, non è comparsa all’udienza e non ha partecipato alla discussione, sicchè non si è verificata la condizione ai fini della sanatoria con effetto ex nunc dell’irrituale attività processuale compiuta nelle more (v. Cass., 28/5/1980, n. 3513) non trattandosi di atti e documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass., 21/6/2002, n. 9093; Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 9/8/1962, n. 2486);

osservato che con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata (anche) per omessa motivazione;

rilevato che in base a consolidato orientamento di questa Corte la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483);

considerato che laddove nell’impugnata sentenza si afferma che “Risulta dal verbale di constatazione che gli agenti hanno visto D.D.G. (fratello del contribuente) allontanarsi dall’abitazione sottoposta all’accesso con dei contenitori contenenti documenti. Questi involucri sono stati occultati nell’autovettura del D.D.G.. E’ certo che si tratta di documenti asportati dall’abitazione di D.D.A.N. in occasione dell’accesso in quanto erano proprio carte inerenti alla ditta sottoposta a verifica. Pertanto, poichè erano documenti esistenti nell’abitazione del contribuente, fraudolentemente sottratti alla perquisizione (regolarmente autorizzata), sono utilizzabili”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio;

ritenuto che, avuto riguardo al profilo considerato, le censure si profilano pertanto fondate, dell’impugnata sentenza imponendosi pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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