Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3757 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23818-2014 proposto da:

CEP CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 45,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO GABRIELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA FEDERICI,

SALVATORE GIGLIOTTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 1086/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2013, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1086/01/14, depositata il 24 febbraio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto da C.E.P. (Consorzio enti pubblici) S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Gallicano nel Lazio, nei confronti della sig.ra C.M. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2003 per area fabbricabile. La sentenza della CTR, pur ritenendo, diversamente dalla pronuncia di primo grado, l’area in oggetto fabbricabile alla stregua dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25506 del 30 novembre 2006, confermò la pronuncia di annullamento dell’atto impositivo, in quanto ritenuto carente sotto il profilo motivazionale.

Avverso detta pronuncia C.E.P. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Preliminarmente va dato atto che il ricorso reca come destinataria la sola sig.ra C.M., sebbene ne sia stata indirizzata la notifica anche al Comune di Gallicano nel Lazio, del quale la ricorrente è concessionaria.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, pur essendo stata segnalata nella relazione la mancanza in atti degli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate spedite ex L. n. 53 del 1994 per la notifica del ricorso per cassazione, parte ricorrente non ha provveduto al relativo deposito entro l’inizio dell’adunanza in camera di consiglio.

L’impossibilità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in conseguenza del mancato tempestivo deposito degli avvisi di ricevimento comprovanti la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti comporta, secondo la costante giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26108) l’inammissibilità del ricorso.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto difese l’intimata.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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