Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3757 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7870-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Molise, che ha accolto l’appello proposto dal contribuente S.G. avverso una decisione della CTP d’Isernia, di rigetto del ricorso da lui proposto avverso un avviso di accertamento IRPEF 2010, per maggiori redditi da lui percepiti quale socio al 50% della s.r.l. “AMBIENTE”, nei cui confronti erano stati definitivamente accertati maggiori redditi non contabilizzati, riferiti al 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la giurisprudenza di legittimità era ferma nel ritenere legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in via definitiva nei confronti della società di appartenenza, salva la facoltà del socio di provare che i maggiori ricavi non erano stati distribuiti, ma avevano avuto altre destinazioni, come per esempio aver formato oggetto di accantonamenti o reinvestimenti; e nella specie era pacifico che il contribuente S.G. era socio al 50% della s.r.l. “AMBIENTE” unitamente ad un solo altro socio; e la ristretta base sociale implicava un rapporto di solidarietà e di reciproco controllo della gestione sociale da parte dei soci; nè il contribuente aveva fornito prova convincente della propria estraneità alla gestione sociale, non potendo valere come prova in tal senso la denuncia dell’amministratore per appropriazione indebita, peraltro inoltrata solo dopo gli accertamenti dell’ufficio, nè la richiesta d’informazioni, fatta dal socio contribuente sull’andamento degli affari sociali solo nel 2011; era quindi evidente che il contribuente non aveva messo in atto in tempi non sospetti i mezzi previsti dal codice civile per partecipare alla gestione della società;

che il contribuente non si è costituito;

che il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, non è contestato che l’irpef 2010, chiesta in pagamento al contribuente, era conseguente alla sua posizione di socio al 50% della s.r.l. “AMBIENTE”, pacificamente ritenuta società di capitale a ristretta base partecipativa; e non è contestato che, nei confronti della citata s.r.l. “AMBIENTE”, è stato emesso un distinto avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, per utili extracontabili 2010 non dichiarati;

che è pertanto legittima la presunzione dell’Agenzia delle entrate di attribuire al contribuente S.G., quale socio al 50% della s.r.l. “AMBIENTE”, gli utili extracontabili accertati in modo definitivo nei confronti di detta società in misura pari alla partecipazione sociale dal medesimo detenuta (cfr. Cass. n. 18042 del 2018);

che, invero, era facoltà del ricorrente provare che i maggiori ricavi attribuiti alla società anzidetta non fossero stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione della società anzidetta (cfr. Cass. n. 17461 del 2017; Cass. n. 1932 del 2016);

che il ricorrente non ha addotto nessuna valida prova in tal senso; in particolare non ha provato di essere rimasto estraneo alla conduzione della società, in quanto la denuncia penale per appropriazione indebita nei confronti dell’amministratore della società e la richiesta di notizie sulla conduzione della società sono iniziative del 2011 e quindi successive agli accertamenti svolti dall’ufficio nei confronti della società, riferiti ai redditi del 2010;

che, comunque, il contribuente, socio al 50% della s.r.l. “AMBIENTE”, società a ristretta base partecipativa, nei cui confronti l’accertamento è ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, non può ritenersi estraneo all’accertamento svolto nei confronti della società anzidetta, per non avervi egli preso parte; invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14278 del 2018), l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierno contribuente, quali socio della s.r.l. “AMBIENTE”, per redditi provenienti da utili non dichiarati di tale ultima società a ristretta base partecipativa, è da ritenere legittimamente emesso ed adeguatamente motivato con il mero rinvio per “relationem” ai redditi della società, in quanto i soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., hanno il potere di consultare la documentazione della società; di prendere visione degli atti accertativi emessi nei confronti di quest’ultima e degli eventuali documenti giustificativi in possesso della medesima; di prendere parte attiva agli accertamenti esperiti nei confronti della società, al fine di contrastarli, si che essi, una volta divenuti destinatari di accertamenti emessi nei loro confronti per redditi partecipativi ipotizzati nei loro confronti quali soci della società anzidetta, non possono dolersi della circostanza che l’accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo e non possono riproporre doglianze riferibili all’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima ed ormai divenuto definitivo.

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.O.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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