Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6209/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SIELTA SPA, (già COSIR S.p.a. già TELCA S.p.a.), in persona del

Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo studio

dell’avvocato TORTORICI Giovanni, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CATANZARO, del 15/12/05, depositata il 30/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza del 30/12/2005 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria di rigetto del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società COSIR s.p.a. in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Cosenza a titolo di IRPEG ed ILOR per l’anno d’imposta 1991;

considerato che resiste con controricorso la società COSIR s.p.a.;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

osservato che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36;

rilevato che in base a consolidato orientamento di questa Corte la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483);

considerato che laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “Questa Commissione, esaminati gli atti di causa, in via preliminare, respinge la pretesa carenza di motivazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Per il resto la Commissione ritiene la sentenza impugnata non soggetta a censure. I primi giudici, infatti, hanno svolto un esame approfondito circa le contestazioni contenute nell’accertamento riguardante l’anno 1991. Le conclusioni a cui essi sono pervenuti sono condivise da questa Commissione che le fa proprie e alle quali si riporta”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio;

ritenuto che dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che facendo del suindicato principio applicazione procederà a nuovo esame, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza del 30/12/2005 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria di rigetto del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società COSIR s.p.a. in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Cosenza a titolo di IRPEG ed ILOR per l’anno d’imposta 1991; considerato che resiste con controricorso la società COSIR s.p.a.; vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza; rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio; osservato che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; rilevato che in base a consolidato orientamento di questa Corte la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483); considerato che laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “Questa Commissione, esaminati gli atti di causa, in via preliminare, respinge la pretesa carenza di motivazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Per il resto la Commissione ritiene la sentenza impugnata non soggetta a censure. I primi giudici, infatti, hanno svolto un esame approfondito circa le contestazioni contenute nell’accertamento riguardante l’anno 1991. Le conclusioni a cui essi sono pervenuti sono condivise da questa Commissione che le fa proprie e alle quali si riporta”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio; ritenuto che dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che facendo del suindicato principio applicazione procederà a nuovo esame, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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