Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3756 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 21568-2016 proposto da:
AVANZATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
CIMINO;
– ricorrente contro
ENFAP ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE COMITATO
REGIONALE SICILIA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
PESSI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SIGILLO’
MASSARA, ALFREDO SIGILLO’ MASSARA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/02/2018

avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.

che, con sentenza depositata il 15.3.2016, la Corte d’appello di
Caltanissetta, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la
domanda proposta da Giuseppe Avanzato nei confronti dell’ENFAP Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, volta a
conseguire l’inquadramento nel livello VI B del CCNL per i dipendenti
di enti di formazione professionale per il periodo 1.3.1994-31.12.1997
e nel livello VIII del medesimo CCNL dal 1°.1.1998 in poi, con
condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive
consequenziali;
che avverso tale pronuncia Giuseppe Avanzato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’ENFAP ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che Giuseppe Avanzato ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente lamenta omesso
esame circa fatti decisivi per il giudizio e violazione del punto 4.2.1 del
CCNL 1994-1997 per i dipendenti di enti della formazione
professionale per non avere la Corte territoriale considerato il
contenuto di due documenti versati in atti dai quali emergeva che la
qualifica di direttore amministrativo gli era stata attribuita dal comitato
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RILEVATO IN FATTO

provinciale dell’ECAP in data anteriore al suo passaggio diretto e
immediato all’ENFAP (in specie, il verbale di riunione del comitato
provinciale dell’ECAP del 31.3.1994 e la successiva comunicazione del
presidente dell’ECAP della decorrenza dal 1°.9.2001 dei consequenziali
benefici economici) e per avere giudicato della fondatezza della

previsioni del CCNL 1998-2003 e del successivo CCNL 2007-2010,
entrate in vigore in data successiva all’acquisizione da parte sua della
qualifica invocata;
che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2112 c.c. per non avergli la Corte territoriale
riconosciuto i diritti maturati in dipendenza del rapporto di lavoro con
l’ente cedente;
che, con riguardo al primo motivo, va preliminarmente ribadito come,
sebbene sia vero in generale che la produzione in giudizio di un
documento è attività che normalmente comporta l’ingresso del
documento nel processo, non è meno vero che compete alla parte
allegare i fatti che emergono dal documento prodotto a sostegno della
sua prospettazione, salvo il potere del giudice di desumerli d’ufficio se
si tratta di fatti il cui potere di rilevazione non è riservato alla parte,
essendo conseguentemente inammissibile la denuncia in sede di
legittimità dell’omesso esame da parte del giudice di merito di un
documento del quale la sentenza non si occupa, quando la parte non
precisi che, oltre ad averlo prodotto in giudizio, aveva tratto da esso
argomenti a sostegno della sua prospettazione e non individui dove li
aveva svolti (Cass. nn. 14183 del 2012 e 24186 del 2014);
che, con specifico riguardo ai documenti di cui parte ricorrente
lamenta l’omesso esame, la cui valenza potenzialmente decisiva ai fini
della domanda d’inquadramento superiore proposta nel presente
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domanda d’inquadramento superiore unicamente alla stregua delle

giudizio non può logicamente revocarsi in dubbio, il principio di diritto
dianzi ricordato consente di ritenere senz’altro fondata la censura con
riferimento al verbale di riunione del comitato provinciale dell’ECAP
del 31.3.1994, di cui faceva espressa menzione la sentenza di prime
cure (per come debitamente trascritta in parte qua a pag. 5 del ricorso

comunicazione del presidente dell’ECAP della decorrenza dal
1°.9.2001 dei consequenziali benefici economici, non precisandosi in
ricorso, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 n. 4
c.p.c., quando, come e dove il ricorrente avrebbe tratto argomenti dalla
sua avvenuta produzione in giudizio;
che, pertanto, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza di cui al primo e
al secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata
per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di cassazione;
che, tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso;
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,
assorbito il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
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per cassazione), ma non anche con riguardo alla successiva

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.12.2017.

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