Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6075/2010 proposto da:

I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VERONA 30, presso lo studio dell’avvocato GUIDA Cristiano,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato OREFICE GENNARO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), INPS –

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), MINISTERO

DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1245/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/02/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 10-17 febbraio 2010, I.M. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 26 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado, di accoglimento della sua domanda relativa all’assegno di invalidità civile, ma non con riguardo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ma dal 1 dicembre 1999, quando la sua percentuale di invalidità era salita dal 71% dell’anno 1990 al 75%.

In sintesi, la difesa della ricorrente afferma che le motivazioni della Corte territoriale sarebbero non chiare e comunque non condivisibili. Ricorda che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda per il periodo antecedente al 1 dicembre 1999, senza tener conto che prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 509 del 1988, art. 9, comma 1 (12 marzo 1992) la percentuale utile per ottenere il beneficio richiesto era del 67%. Lamenta che, nonostante ciò e nonostante che l’appello riguardasse questo aspetto, la Corte aveva respinto la domanda per la mancata produzione in primo grado della documentazione comprovante il possesso del requisito reddituale negli anni antecedenti il dicembre 1999, così eccedendo il petitum delineato con l’atto di appello e non tenendo conto che il giudice di primo grado, accogliendo la domanda per il periodo dal 1 dicembre 1999, aveva necessariamente accertato l’esistenza del requisito reddituale alla stregua della produzione di parte ricorrente.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, gli intimati non si sono costituiti.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., come modificati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in Camera di consiglio.

Anzitutto esso difetta della specificazione delle eventuali norme che la Corte territoriale avrebbe violato nonchè del tipo di vizio denunciato, tra quelli delineati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5).

Inoltre, le violazioni genericamente dedotte vengono sostenute col richiamo ad alcuni atti processuali (la sentenza di primo grado, il ricorso in appello, la documentazione asseritamente prodotta in primo grado) di cui il ricorrente non riproduce il contenuto, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, costituente espressione del principio di specificità dello stesso, stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (su cui cfr., anche recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10).

Infine nel ricorso, contenente probabilmente censure relative alla violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) nonchè di un qualche vizio di motivazione, difetta sia la formulazione di un quesito di diritto che la formulazione di un momento di sintesi contenente una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, ambedue necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2…”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

11 Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto e dichiarando il ricorso inammissibile. Nulla per le spese, in ragione della assenza di difese degli intimati nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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