Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 14/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21044-2018 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati RIJLI SALVATORE, GURNARI GIOVANNI ANTONIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 366/06/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,
depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che la contribuente C.E. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ordinaria da lei proposto nei confronti della sentenza della CTR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 3681/8/16 del 19 dicembre 2016.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 395 e 323 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, in quanto, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., la revocazione era un mezzo di impugnazione delle sentenze e, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., era un rimedio esperibile nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello od in unico grado; la revocazione pertanto si poneva come strumento di impugnazione che impediva il passaggio in giudicato della sentenza oggetto del rimedio impugnatorio; nella specie, inoltre, il rimedio sarebbe stato meritevole di accoglimento, in quanto una sentenza definitiva della cassazione aveva accertato la mancata notifica di una cartella di pagamento, sulla quale si fondava l’iscrizione ipotecaria oggetto dell’impugnazione;
che l’Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita;
che la contribuente ha altresì presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2;
che l’unico motivo di ricorso proposto dalla contribuente è fondato;
che, nella specie, il ricorso per revocazione è stato proposto dalla contribuente ex art. 395 c.p.c., n. 5, nei confronti di una precedente sentenza della medesima CTR, che non avrebbe tenuto conto di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale aveva accertato in via definitiva la mancata notifica di una cartella, sulla cui base era stato emesso un avviso di iscrizione ipotecaria, oggetto della pronuncia della CTR da revocare;
che erroneamente la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente solo perchè non era stato provato che la sentenza da revocare avesse formato oggetto di ricorso per cassazione, ovvero che fosse divenuta definitiva;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19523 del 2008; Cass. n. 22385 del 2017), la revocazione ordinaria nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello dalle commissioni tributarie (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 del e art. 395 c.p.c.) prescinde dall’eventuale proposizione nei loro confronti del ricorso in cassazione, ovvero dall’intervenuta loro definitività, essendo la medesima da ritenere esperibile nei confronti di ogni sentenza emessa dalle CTR, purchè caratterizzata, come accade per le sentenze di appello in generale, dalla loro inoppugnabilità sotto il profilo dell’accertamento del fatto;
che, pertanto, pienamente ammissibile è da ritenere la revocazione proposta dalla contribuente, ferma restando la valutazione, da parte del giudice del rinvio, circa la ricorrenza dei presupposti per far luogo alla chiesta revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata e gli atti rimessi alla CTR della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020