Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25419-2015 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ORESTE

MODENA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 369/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI GENOVA del 5/02/2015, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO;

udito l’Avvocato Roberto Giovanni Modena difensore della ricorrente

che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

R.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva rigettato il suo appello (unitamente all’appello incidentale dell’Ufficio) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto parzialmente le ragioni della contribuente, limitando il reddito sintetico ad Euro 37.423,00 per l’anno 2007 ed ad Euro 44.011,00 per l’anno 2008.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, con riguardo al preteso disinvestimento immobiliare di Euro 795.000, non vi sarebbe stata alcuna prova che il ricavato da parte della Società Linmanora (di cui la R. era socia) di un immobile e di un terreno venduti fosse stato riversato sui conti personali della contribuente e da lei utilizzato per scopi personali e familiari. Ha aggiunto che, con riguardo alla presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, la stessa avrebbe potuto essere superata attraverso la prova, a carico dell’obbligato, di una minore capacità contributiva, sulla scorta di una diversa situazione di fatto.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che la norma in questione non prevederebbe la prova analitica pretesa dall’Ufficio in ordine all’utilizzo della fonte finanziaria per le spese, fiscalmente esente o già assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

L’Agenzia non si è costituita.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato. (Sez. 6 – 5, n. 22944 del 10/11/2015; Sez. 6 – 5, n. 14885 del 16/07/2015; Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014; Sez. 5, n. 3111 del 12/02/2014; Sez. 6 – 5, n. 2010 del 29/01/2014; Sez. 5, n. 6813 del 20/03/2009).

Pertanto, del tutto correttamente la CTR ligure ha preso atto che la prova contraria offerta dalla contribuente era generica e dunque inidonea a vincere la presunzione derivante dall’utilizzo del redditometro.

La sentenza citata dalla ricorrente nella memoria, ex art. 380 bis c.p.c. (Sez. 5, n. 1455 del 26 gennaio 2016) non è pertinente, giacchè afferma che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, pur non prevedendo esplicitamente la prova che i maggiori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, “chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In altri termini, occorre almeno un principio di prova mentre, nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto “nè prova nè serio indizio” sulla riutilizzazione per scopi personali o sul riaccredito su conti personali della R. del ricavato delle vendite.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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