Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6129-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO COPPOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6749/16/2018 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la contribuente B.R. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una decisione della CTP di Napoli, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente anzidetta avverso un avviso di accertamento IRPEF 2010, di recupero a tassazione di Euro 13.123,00, oltre ad addizionali e sanzioni, per maggiori canoni percepiti per un contratto di locazione riferito ad un locale commerciale ubicato in (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dell’art. 53 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 3 e 17, nonchè violazione dei principi in materia di tassazione dei redditi dei fabbricati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in relazione al contratto di locazione di cui era causa, la conduttrice, già a partire dal 2010, aveva chiesto ed ottenuto una riduzione del canone annuo, consensualmente ridotto ad Euro 120.000,00 annuali; e detta convenzione era stata consacrata in una scrittura del (OMISSIS), registrata il (OMISSIS) al n. (OMISSIS), con la quale, per il 2010, il canone locativo era stato appunto ridotto ad Euro 120.000,00; essa contribuente aveva documentalmente provato che nel 2010 i pagamenti effettuati dalla conduttrice erano ammontati appunto ad Euro 120.000,00; e l’ufficio non aveva mai specificamente contestato che l’accordo volto alla riduzione del canone di locazione fosse riferito al 2010; correttamente poi la CTP aveva evidenziato che il perfezionamento e l’efficacia del contratto di locazione in esame non dipendeva dalla sua registrazione; inoltre, solo in sede di appello l’ufficio aveva eccepito che solo la data certa ottenuta con la registrazione avrebbe reso opponibile ai terzi la modifica contrattuale; al contrario nessuna norma di legge condizionava la sua efficacia e, quindi, l’opponibilità della modifica di un contratto di locazione alla sua registrazione, disponendo il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 3 e 17, l’obbligo della registrazione solo per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dell’originario contratto e non per le riduzioni del canone originario; inoltre, nel caso in esame, la registrazione era avvenuta nei primi mesi del 2011 e quindi prima che scadesse il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2010;

che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di tassazione dei redditi dei fabbricati e dei principi in tema di riparto degli oneri probatori in materia tributaria (art. 37 TUIR, e art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, che pure non aveva negato la validità della pattuizione modificativa di quella originaria, intervenuta nel 2010 e trasfusa in una scrittura privata redatta e registrata il (OMISSIS), erroneamente aveva ritenuto che la pattuizione intervenuta nel 2010 non aveva alcuna certezza nei confronti dei terzi circa la sua effettiva data; invero la disciplina del reddito dei fabbricati non condizionava la rilevanza fiscale dei contratti di locazione e delle loro modifiche alla dimostrazione certa della data di stipula; inoltre non era condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, che, cioè, mancando la data certa della registrazione, l’accordo intercorso fra le parti di ridurre anche per il 2010 il canone di locazione non poteva essere provato dai bonifici prodotti, attestanti che essa contribuente aveva ricevuto anche per il 2010 il pagamento dei canoni locativi nella ridotta misura pattuita, in quanto ben potevano essere intervenuti pagamenti in nero; ma l’esistenza di pagamenti in nero doveva essere provato dall’ufficio impositore, il quale, nella specie, non aveva fornito tale prova;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, non è contestato fra le parti che la contribuente, proprietaria di un immobile ad uso commerciale, ha dato in locazione il medesimo ad un terzo e che, nel corso del rapporto locatizio, è intervento fra le parti un accordo, con il quale è stato ridotto l’importo del canone annuo locatizio inizialmente pattuito; neppure è contestato che l’accordo fra le parti, pur riferito al 2010, è stato redatto con scrittura privata del (OMISSIS), registrata il (OMISSIS) al n. (OMISSIS);

che non è dubbio essere intercorsa fra le parti una rilevante ed essenziale modifica dell’originario contratto di locazione, riferita alla determinazione di un diverso corrispettivo; e tale modifica, seppur non riconducibile al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, non avendo essa ad oggetto nè la cessione, nè la risoluzione, nè la proroga di un contratto di locazione, è da ritenere pur sempre sottoposta all’obbligo della registrazione, di cui al citato D.P.R., art. 10, avendo essa dato luogo, in sostanza, ad una nuova convenzione; ed è noto che, ai sensi del medesimo D.P.R., art. 18, comma 1, la registrazione, eseguita ai sensi del precedente art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi la data certa di fonte ai terzi, secondo le modalità di cui all’art. 2704 c.c.;

che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2628 del 2019; Cass. n. 7621 del 2017) è ferma nel ritenere che l’unico modo per fornire adeguata prova documentale di una convenzione scritta è quello di attestarne la data certa, la quale costituisce pertanto l’elemento indispensabile per rendere la convenzione opponibile ai terzi, fra i quali va ricompresa anche l’Agenzia delle entrate resistente; ed in mancanza di una data certificata, qualsiasi documento scritto, quale è, nella specie, la scrittura privata del (OMISSIS), non ha valore nei confronti della controparte, in quanto, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, è certa e computabile nei confronti dei terzi solo dal giorno in cui la scrittura è stata registrata e cioè nella specie dal (OMISSIS), con la conseguenza che, come ritenuto dalla CTR, la convenzione scritta di cui è causa non può avere affetto retroattivo e non può valere per il 2010;

che il ricorso proposto dalla contribuente va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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