Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3756 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.S., cittadino gambiano nato il (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Avellino, via Malta n. 4, presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Giammarino (p.e.c.

giuseppe.giammarino.avvocatiavellinoperc.it) che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli emesso in data 1 febbraio

2021 e comunicato in data 3 febbraio 2021, R.G. n. 16717/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Loredana Nazzicone.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, D.S., nato il (OMISSIS) in Gambia, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria.

Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione D.S., svolgendo 2 motivi.

L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di potere eventualmente partecipare alla discussione orale.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata, ritenuti i presupposti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

1. – I motivi sono così rubricati: “1. Nel merito: violazione e/ o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con il Testo Unico Immigrazione (TUIM), art. 5, comma 6, e con l’art. 19, comma 1.1; violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CARENTE; II. Nel Merito: violazione del D.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 comma 8 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 – violazione dell’art. 10 Cost. – violazione della Dir. n. 83 del 2004 – violazione della Dir. n. 2004/83/ce, art. 8 – violazione della Dir. n. 2001/95/UE, art. 8 – violazione dell’art. 3 CEDU”.

In particolare, con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole del mancato accertamento, da parte del Tribunale, della situazione del paese di origine, nonché della valutazione operata dal giudice di merito circa l’integrazione lavorativa e personale raggiunta in Italia.

Il secondo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il Gambia sarebbe interessato da un conflitto armato e da violenza generalizzata, citando delle C.O.I. relative alla fase di instabilità che starebbe vivendo il paese.

2. – Il Tribunale risulta avere ritenuto il ricorrente non credibile in merito alla sua appartenenza ad una organizzazione dal medesimo dedotta, che, a differenza di quanto da lui riportato, non solo è un ente registrato, e dunque riconosciuto dallo Stato gambiano, ma persegue scopi diversi da quelli da esso menzionati.

Inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, applicabile ratione temporis. Ha accertato che il ricorrente è dotato di un sufficiente livello di istruzione e di legami familiari nel paese di origine, né vi sono problematiche di salute o vulnerabilità tali da legittimare il permesso di soggiorno in questione; infine, ha accertato un insufficiente il livello di integrazione, documentato dal ricorrente mediante la produzione in giudizio di un’unica busta paga relativa al mese di luglio 2019, un attestato di frequentazione di un corso di due giorni sulla sicurezza sul lavoro ed un certificato A2 di lingua italiana.

Per il resto, null’altro è evincibile dal decreto, il quale è stato prodotto in giudizio privo delle pagine 2, 3, 6, 7, 10.

3. – Come appena esposto, il decreto impugnato presente nel fascicolo manca delle pagine 2, 3, 6, 7 e 10.

In particolare, difettano tutte le pagine relative al racconto del richiedente ed alla protezione sussidiaria.

4. – Tale situazione comporta, nella specie, la sanzione di improcedibilità del ricorso.

Ed invero, la mancanza delle pagine menzionate rende del tutto monca e non sufficientemente comprensibile la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione appunto alla motivazione presente nel provvedimento stesso.

Secondo principio consolidato, tale sanzione è evitabile solo allorché si verta nella diversa situazione di sufficiente intelligibilità del provvedimento del giudice (cfr., fra le altre, Cass. ord., sez. VI, 05-06-2018, n. 14426; Cass. civ., sez. lav., 03-08-2007, n. 17065; Cass. civ., sez. trib., 17-02-2005, n. 3254).

Ed invero, nel giudizio di cassazione viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, e rende improcedibile il ricorso il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante delle pagine che rendano intellegibile la decisione, poiché la mancanza di una parte così consistente dell’atto impugnato esclude che sia possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso.

5. – Non occorre provvedere sulle spese di lite, non svolgendo difese l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA