Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3755 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M. e SA.ME., rappresentati e difesi
dall’avv. NUNZI Sergio ed elettivamente domiciliati in Roma in Corso
Trieste n. 159;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Grosseto, AGENZIA DELLE ENTRATE,
direzione regionale della Toscana, e AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede
in (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 70/30/06, depositata il 7 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5
novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Premesso che:
S.M. e Me. ricorrono per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso il diniego sulla domanda di chiusura delle liti pendenti.
L’intimata Amministrazione non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto:
L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, per avere la Commissione Tributaria Regionale negato che fosse da considerarsi lite pendente quella conseguente alla notifica di un provvedimento che, oltre a contenere la liquidazione dell’imposta di registro conseguente al valore accertato in esito all’impugnazione della valutazione operata ai fini dell’imposta di registro dall’ufficio di un immobile oggetto di atto sottoposto a registrazione, irrogava altresì le sanzioni.
Il motivo è manifestamente fondato, essendo principio ripetutamente affermato quello secondo cui in tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni (Cass. civile, sez. trib., 30 agosto 2006, n. 18840; conformi, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 12 luglio 2006, n. 15843; Cass. civ., sez. trib., 7 aprile 2006, n. 8275)”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione, e si liquidano in complessivi Euro 900,00 ivi compresi Euro 200,00 per spese vive, mentre vanno compensate le spese dei precedenti gradi.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 900,00 ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei precedenti gradi.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010