Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3755 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3755 Anno 2018
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 30119-2014 proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE CO.PROS., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo
studio dell’avvocato MARIO DI BERNARDO, rappresentata
e difesa dall’avvocato CONCETTA RAZZA, giusta delega
2018

in atti;
– ricorrente –

139

contro

ANASTASI STEFANIA,

domiciliata in ROMA,

PIAllA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 15/02/2018

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato
SALVATORE SAITA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 555/2014 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 11/06/2014 R.G.N. 861/2010;

udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI,
concluso per

l’inammissibilità

rigetto;
udito l’Avvocato CONCETTA RAZZA.

e

in

che ha
subordine

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 30119/14
Udienza del 16 gennaio 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CO.PRO.S a r.l. diretto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza inter parte.s’
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1/10/2001 al
12/1/2004 -assumendo che il rapporto era stato regolarizzato solo a partire dal
7/1/2002-, nonché il riconoscimento delle mansioni di responsabile
amministrativa di primo livello sin dal I/10/2001 e, per l’effetto, la condanna della
società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e delle
differenze retributive per le mansioni superiori espletate.
Ti Tribunale di Caltagirone, con sentenza non definitiva depositata in data
7/2/2008, accoglieva le domande, rimettendo la causa sul ruolo per la
determinazione degli importi dovuti a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.
Con sentenza definitiva resa in data 15/12/2009, il Tribunale condannava la
datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 20.455,49, per i titoli sopra
specificati.
La Corte territoriale di Catania, con sentenza depositata 1’11/6/2014, respingeva
l’appello della società.
Per la cassazione della sentenza la Cooperativa Sociale CO.PRO.S. a r.l. propone
ricorso articolato in due motivi.
La Anastasi resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria

1

Anastasi Stefania aveva proposto ricorso nei confronti della Cooperativa Sociale

motivazione su un punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte di
merito sarebbe incorsa in un errore logico-argomentativo nella esposizione
della sentenza oggetto del giudizio di legittimità, poiché non ha posto la
società appellante nella condizione di articolare le proprie difese, avendo

rilievi del caso all’elaborato peritale di ufficio.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, in
riferimento all’art. 360, primo comma. n. 3, c.p.c., degli artt. 194 e 201,
secondo comma, c.p.c., a causa della cagionata mancata “fattiva
partecipazione al giudizio dell’ausiliario” della società.
1.1.

Il primo motivo è inammissibile.

invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n.
8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in
Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile – , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico. principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. che abbia costituito oggetto

negato alla stessa la possibilità di depositare la propria consulenza e di fare i

di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che. se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata,
come riferito in narrativa, in data 11/6/2014, nella fattispecie si applica, ratione

comma I. lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza
può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel
caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica
il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe
stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso
di esaminare, criticando solo genericamente il mancato esame della c.t.p. da parte
dei giudici di merito (con citazioni di pronunzie della Corte di legittimità del
2003 e del 2007 che, all’evidenza, si riferiscono alla vecchia formulazione del n.
5 dell’art. 360 del codice di rito); né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della
pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da
comportare – in linea con “quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della
sentenza per mancanza di motivazione”.
E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la
motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di
legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice
di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato
condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto
congrue in ordine al fatto che, in difetto di una specifica contestazione della c.t.u.

tempori.s’, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54,

in grado di appello, il mancato esame, da parte del Tribunale, della c.t.p. non è
idoneo a fondare una eventuale riforma della sentenza.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Come, infatti, correttamente osservato dalla Corte di Appello sulla base della

censurato la c.t.u. non per vizi di calcolo o di impostazione metodologica, ma solo
in quanto fondata sulle statuizioni della sentenza non definitiva del 2008,
asseritamente errata, senza che sia stata fatta riserva di impugnazione di quella
sentenza che, come riferito in narrativa, ha accertato – ormai con efficacia di
giudicato – l’unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e le mansioni
superiori svolte dalla Anastasi, riconducibili al I livello del CCNL di categoria.
3. Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di
cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

4

documentazione esaminata e posta a base della decisione, la società ricorrente ha

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 16 gennaio 2018
r.e .tensore

Il Presidente
Dott. Adriano

Il Funzionario Giu

Dott.ssa Do

lovanni Patti

Il Con

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