Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3755 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5635/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

18.2.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso notificato il 23/24 febbraio 2010, la s.p.a.

Poste Italiane ha chiesto, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 4 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto le domande di C.E. di dichiarazione di nullità del termine apposto ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e successive integrazioni, “per esigenze eccezionali”, al contratto di lavoro subordinato tra e parti decorrente dal 1 febbraio 2001, con conseguente accertamento di un rapporto a tempo indeterminato fin da tale data e col pagamento delle retribuzioni dall’atto di messa in mora del 30 gennaio 2004, detratto l’aliunde perceptum;

che coi motivi viene dedotta:

a) la violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2 e il vizio di motivazione, per avere la corte erroneamente escluso che il rapporto di lavoro fra le parti si fosse comunque estinto per implicito mutuo consenso;

b) la violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione, laddove la Corte aveva ritenuto non provato il rispetto da parte della società della percentuale massima possibile di lavoratori a termine (10% rispetto ai lavoratori stabili), laddove viceversa l’onere della prova al riguardo graverebbe sul lavoratore;

d) la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, nella condanna della società al risarcimento danni, che la lavoratrice non aveva in alcun modo provato;

che la lavoratrice ha resistito alle domande con controricorso;

che il ricorso è stato chiamato al l’odierna adunanza in Camera di consiglio sulla base di una relazione redatta ai sensi degli artt. 375 e 380 c.p.c.;

che con atto del 15 novembre 2010, depositato in cancelleria prima dell’udienza, le parti hanno raggiunto, in sede sindacale, una conciliazione stragiudiziale della controversia, per cui la ricorrente ha chiesto con memoria depositata in cancelleria pronuncia di estinzione del giudizio;

ritenuto che, per effetto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, è venuto meno l’interesse ad agire della società ricorrente e che pertanto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di questo giudizio vanno interamente compensate tra le parti, nello spirito della regolamentazione intervenuta tra le stesse nel verbale di conciliazione suddetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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