Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3755 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20234-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati CRAMAROSSA FABIO, MASTINO MARIA GRAZIA;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/5/2018 della COMMISSONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente S.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Piemonte, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso due sentenze della CTP di Torino, di cui una aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso accertamento IRPEF 2006, 2007 e 2008 ed un’altra aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente avverso avviso accertamento IRPEF 2009, previa riunione dei due procedimenti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era priva di fondamento logico ed inidonea ad integrare il minimo motivazionale necessario a supportare la decisione adottata; così non era esaustivo il richiamo ad un’asserita genericità delle fatture emesse nei suoi confronti da C.S., anche perchè esso contribuente aveva documentato l’esistenza di un contratto intercorso con il C., in forza del quale il C. aveva emesso le fatture contestate, la cui mancanza di data certa non produceva alcuna conseguenza giuridica; era poi generica l’affermazione secondo cui le fatture erano da ritenere false in quanto emesse da soggetto che risultava essere legale rappresentante di società implicate a vario titolo in operazioni con fatturazioni inesistenti, nè era condivisibile l’avere la sentenza impugnata ritenuto non attendibili e quindi false le fatture, di cui era causa, per presunte incongruenze fra prestazioni rese e fatturate, stante l’impossibilità per esso contribuente di fornire la prova contraria;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate senza tener conto di quanto da lui sostenuto in sua difesa, erroneamente avendo considerato privi di valore i contratti intercorsi con C.S. solo perchè privi di data certa, mentre, al contrario, il C. aveva effettivamente svolto l’attività di intermediazione, per la quale aveva rilasciato fatture; inoltre non corrispondeva al vero che non vi era corrispondenza fra l’importo indicato nei contratti e quanto poi fatturato; era infine ininfluente che il C. ricoprisse contemporaneamente l’incarico di amministratore di 16 società, trattandosi di società avvicendatesi nel corso degli anni e costituiva comunque una mera petizione di principio l’avere ritenuto che la carica di amministratore ricoperta dal C. potesse essere incompatibile con l’attività di consulenza ed intermediazione da lui svolta nei suoi confronti;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il contribuente ha altresì presentato memoria ex art. 378 c.p.c.;

che il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con esso, il contribuente ha evidentemente reiterato nella presente sede di legittimità argomentazioni di merito, da lui già proposte innanzi alla CTR per sostenere la veridicità delle fatture emesse nei suoi confronti da tale C.S., fatture viceversa ritenute dalla CTR false per una serie di ragioni (loro genericità; circostanza che l’emittente delle fatture, C.S., era legale rappresentante di varie società implicate a vario titolo in operazioni con fatturazioni inesistenti; incongruenza delle prestazioni di servizio e dei corrispettivi fatturati; inadeguatezza dell’accordo sottoscritto il 9 gennaio 2006 fra il contribuente ed il C. per giustificare le fatture, siccome privo di data certa), complessivamente idonee ad illustrare l’iter logico-giuridico seguito per pervenire al giudizio finale di falsità delle fatture e, come tali, insindacabili nella presente sede di legittimità;

che, invero, il contribuente si è limitato a riproporre innanzi a questa Corte le tesi difensive già svolte nella fase di merito e motivatamente disattese dal giudice d’appello, prospettandone ancora una volta il fondamento, in tal modo inammissibilmente trasformando il presente giudizio di legittimità in un’ulteriore fase di merito, mentre, al contrario, il compito del giudice di legittimità è solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, spettando unicamente a quest’ultimo individuare le fonti del proprio convincimento; assumere e valutare le prove; controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando in tal modo liberamente prevalenza all’uno od all’altro elemento di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 19547 del 2017);

che, per gli stessi motivi, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, atteso che, anche con esso, il contribuente ha impropriamente riformulato nella presente sede di legittimità alcune censure di merito (mancanza di data certa delle fatture emesse da C.S.; non corrispondenza fra quanto indicato nei contratti e quanto poi fatturato; ininfluenza del fatto che il C. ricoprisse contemporaneamente l’incarico di amministratore di 16 società), sulle quali già si è pronunciata la CTR ed anche con riferimento a dette censure è da ritenere che il contribuente abbia inteso trasformare inammissibilmente il presente giudizio di legittimità in un’ulteriore fase di merito; che il ricorso proposto dal contribuente va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 4.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 1 5 % ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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