Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3755 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 06/10/2016, dep.13/02/2017),  n. 3755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 78-1-1-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI

e ANDREA BODRITO giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, emessa il 09/11/2011 e depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva citiamo segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso Irap anni 2002-2003, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3″, per avere la CTR escluso il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione sebbene il contribuente, nell’esercizio della sua attività professionale di geometra, si fosse avvalso della struttura organizzativa della Società Tecnoedil s.r.l. è amministratore e comproprietario”.

2. La censura è manifestamente infondata, poichè la C.T.R. ha escluso “l’esistenza di all’attività autonomamente organizzata” sulla base di una serie di elementi (“come rilevabile dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi, il contribuente non si è avvalso di fattori della produzione tali da richiedere una stabile organizzazione in grado di produrre reddito anche in sua assenza. In particolare non si è avvalso della collaborazione di alcun dipendente o collaboratore che si riferiscano a prestazioni afferenti l’attività svolta, non dichiara costi per mutui, nè per leasing, i beni strumentali risultano essere di scarsa entità”) rispetto ai quali la circostanza suddetta è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di “soggetti distinti dal punto di vista fiscale, assoggettati ciascuno per propria competenza alle dovute imposizioni fiscali.

3. Tale decisione si pone in linea con il formante giurisprudenziale di legittimità (Cass. s.u. 12108/09, 21111/09; Cass. nn. 5040/15 e 14056/14, con riguardo all’attività svolta da un promotore finanziario “all’interno di un’organizzazione esterna”, segnatamente un ente creditizio) recentemente consolidato da Cass. s.u. n. 9451/16, in base alla quale è necessario verificare, tra l’altro, che “il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non sia, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse”, sicchè non integra il presupposto impositivo de quo l’utilizzo di un contesto organizzativo esterno, facente capo ad un terzo, quale è la società di capitali rispetto al professionista, sebbene questi ne sia socio e/o amministratore, apparendo insuperabile la diversa soggettività dell’ente.

4. Il ricorso va quindi rigettato, con assorbimento dei due motivi di ricorso incidentale condizionato e compensazione delle spese, essendo recente l’intervento nomofilattico definitivamente chiarificatore.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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