Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3755 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.O., cittadino nigeriano, nato il (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Napoli, via Nolana n. 16, presso lo studio dell’avv.

Alessandro Di Palma (p.e.c.

alessandrodipalma.avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 1307/2021 del Tribunale di Napoli, depositato

in data 22 febbraio 2021;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Loredana Nazzicone.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, E.O., nato il (OMISSIS) in Nigeria, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione E.O., svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ritenuti i presupposti dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

1. – I motivi sono così rubricati: “I. Errores in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8, e 14 – status di rifugiato e protezione sussidiaria (ex art. 360 c.p.c., n. 3); II. Errores in iudicando -violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 – Protezione di carattere umanitario; III. Errores in iudicando – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis – omessa istruttoria ex officio (ex art. 360 c.p.c., n. 3); III. Errores in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis – omessa istruttoria ex officio (ex art. 360 c.p.c., n. 3); IV. Errores in procedendo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., n. 5)”.

In particolare, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata riconduzione del caso di specie alle ipotesi di status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Il secondo motivo di ricorso censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la condizione di estrema vulnerabilità soggettiva e oggettiva del ricorrente, determinate dalla sua giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali e delle molteplici criticità del paese di origine in termini di violenza, insicurezza sociale e violazioni dei diritti umani, oltre che dalle violenze patite nei paesi di transito.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione del dovere di cooperazione istruttoria in relazione al quadro socio-politico del paese di origine, essendosi il Tribunale limitato a condividere le motivazioni della competente Commissione territoriale ed a valutare fonti non aggiornate o comunque insufficienti.

Il quarto motivo di ricorso, logicamente connesso al secondo, censura il provvedimento impugnato laddove ha omesso di pronunciarsi in merito agli ulteriori elementi forniti dal ricorrente: il Tribunale avrebbe omesso di valutare le violenze subite, l’assenza di legami sociali con il Paese d’origine, il clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, l’integrazione socioculturale sul territorio italiano.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale, il ricorrente espose di essere in pericolo nel suo paese per avere rifiutato di entrare a far parte di una setta segreta, di cui era a capo il suo datore di lavoro; di aver subito diversi tentativi di aggressione da parte dei membri di tale setta che, in una particolare occasione, non avendo trovato il ricorrente presso la sua abitazione, avevano picchiato suo padre, il quale aveva poi denunciato tale episodio alle forze dell’ordine.

Il Tribunale ha ritenuto la vicenda narrata dal ricorrente non credibile sotto diversi profili, ampiamente illustrati.

Inoltre, non sussiste un concreto pericolo di danno grave, avendo il ricorrente dichiarato di essersi trasferito a lavorare prima a (OMISSIS) e successivamente ad (OMISSIS), senza mai avere problemi con il suo ex datore di lavoro ed i membri della setta.

In ogni caso, ha osservato il Tribunale, dalle COI consultate non risulta che la Nigeria sia priva di un apparato di polizia in grado di tutelare il ricorrente, né egli ha riferito che la polizia si sarebbe rifiutata di compiere delle indagini in merito all’aggressione denunciata.

Per quanto attiene alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha escluso, sulla base delle numerose ed aggiornate COI consultate, l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata.

Infine, il Giudice di merito ha escluso il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, applicabile ratione temporir, in quanto la situazione socio-politica della Nigeria non è configurabile come instabile e insicura e il ricorrente non ha allegato in giudizio alcuna effettiva situazione personale di vulnerabilità o particolari profili di integrazione.

3. – Il ricorso è inammissibile.

4. – Anzitutto, radicalmente la corte del merito ha ritenuto il ricorrente non credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutane di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio o icioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

5. – Per il resto, il primo motivo di ricorso, dopo un excursus sulla normativa applicabile in materia di protezione internazionale, richiama le motivazioni che il ricorrente ha addotto per la domanda di protezione, adducendo un concreto e attuale pericolo per il ricorrente di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti inumani e degradanti, non potendo contare su di un sistema di giustizia effettivo.

Tuttavia, il motivo non si confronta con le motivazioni fornite dal Tribunale in ordine alla non credibilità della vicenda narrata ricorrente, né con le valutazioni circa la mancanza di un rischio effettivo e della possibilità di ottenere protezione da parte dello stato di origine.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, in quanto del tutto generico e privo di riferimenti concreti alla situazione personale del ricorrente.

Il terzo motivo contrappone alcune fonti a quelle utilizzate dal Tribunale: in esso, invero, si menzionano il sito “(OMISSIS)” ed un report di Amnesty international del marzo 2018 (che fa riferimento alla crisi ambientale relativa alla fuoriuscita di petrolio nel (OMISSIS) del fiume (OMISSIS)). Di converso, il Tribunale ha utilizzato fonti, fra quelle più accreditate ed autorevoli, datate tra il 2018 e il 2020.

Infine, il quarto motivo, in modo analogo al secondo, è del tutto generico e equivoco con riguardo alle effettive condizioni di vulnerabilità richiamate, esponendo un mero un elenco generico e stereotipato di astratte situazioni di vulnerabilità.

6. – In definitiva, il giudice del merito ha ritenuto il richiedente non credibile ed ha comunque proceduto ad approfondire la situazione del paese di origine sulla base di documentazione aggiornata, escludendo ogni pericolo per il richiedente medesimo, nonché ogni situazione di vulnerabilità anche astrattamente riconducibile nella fattispecie normativa.

Pertanto, da un lato il provvedimento impugnato ha compiutamente esaminato la situazione fattuale, dall’altro il ricorrente non fa che riproporre unicamente un giudizio sul fatto, onde il ricorso si palesa inammissibile, in quanto si chiede di ripetere attività preclusa in virtù della funzione di legittimità.

7. – Non occorre provvedere sulle spese di lite, non svolgendo difese l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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