Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3754 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3754 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 4700-2011 proposto da:
BRACCHINI ALESSANDRO BRCLSN52B26C745W, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo
studio dell’avvocato PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BAGIANTI STEFANO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del (Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/02/2014

nonchè contro
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PERUGIA;
– intimata –

Regionale di PERUGIA del 16.12.09, depositata il 28/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 04700 sez. MT – ud. 06-02-2014
-2-

avverso la sentenza n. 82/2/2010 della Commissione Tributaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Errore materiale nella dichiarazione dei redditi di una società —posizione del socio

R.G. 4700 /2011

INTIMATO: Agenzia delle Entrate

1. il sig. Alessandro Bracchini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
2010 che respingeva
Tributaria Regionale dell’Umbria 82/402/2010 del 28 giugno
la
legittimità
dell’avviso
di
accertamento
con cui la
l’appello del contribuente affermando
Amministrazione aveva sottoposto a tassazione per il 2002 redditi di partecipazione, sulla base della
dichiarazione della “centro medico sas” (di cui il contribuente era socio) ed in cui erroneamente le
somme ricavate da una plusvalenza venivano indicate come entrate in euro.
2. La agenzia è costituita in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. La sentenza impugnata si fonda sulla rigida applicazione del DPR 322/1998 in quanto la
dichiarazione correttiva sarebbe stata emessa dopo il decorso del termine indicato in tale normativa.
La erronea dichiarazione è stata però emessa dalla società e comunque non preclude il diritto del
socio di essere sottoposto a imposta in relazione a quanto effettivamente percepito.
Per altro, si deve sottolineare che, in adesione all’art. 53 della Costituzione, Questa Corte ha
affermato che in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la
dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti
sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al
rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche in sede contenziosa
per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (Sentenza n. 2226 del
31 gennaio 2011; nonché ordinanza 19661 del 27 agosto 2013)
Il Collegio ha condiviso la relazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che deciderà anche per le spese del presente
grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 6 febbraio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERPA

RICORRENTE: Alessandro Bracchini

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