Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3754 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via di Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.R., rappresentato e difeso dall’avv. DI PORTO Marco,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in Viale

Glorioso n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 24/20/06, depositata il 16 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avv. Marco Di Porto per il controricorrente;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorrente propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 24/20/06, depositata il 16 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha riconosciuto a S.R., medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi.

Con il primo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, per aver negato la sussistenza di autonoma organizzazione quando, come nella specie, il professionista impieghi lavoro altrui.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP e dell’art. 2033 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che l’onere della prova della sussistenza dell’autonoma organizzazione gravi sull’ufficio finanziario.

Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto un diverso profilo.

I motivi rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale “l’Ufficio, cui incombeva l’onere di fornire dimostrazione circa l’esistenza delle condizioni che giustificano la pretesa tributaria fatta valere, non ha fornito sul punto alcuna prova, particolarmente per quanto attiene alla presenza, nella specie, di elementi di organizzazione”, con conseguente “inapplicabilità, a carico dell’odierno appellato, dell’imposta in contestazione” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

D’altra parte, il giudice di merito non ha compiuto alcun accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il secondo, assorbente, motivo appare manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del primo e del terzo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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