Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3754 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3754 Anno 2018
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 25316 2014 proposto da:

COMPAGNIA INTERNAZIONALE GESTIONE ALBERGHI/HOTELS
S.R.L., già EUROTEL GROUP S.R.L., C.F. 00167660448,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
2018
138

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MASSICCI
e

ROBERTO CARLI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CIPRIANI FABIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

Data pubblicazione: 15/02/2018

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato
OTELLO BAGALINI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 828/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

16/01/2018

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha
concluso per estinzione.

di ANCONA, depositata il 23/10/2013 r.g.n. 874/2012;

R.G. n. 25316/14
Udienza del 16 gennaio 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

respingeva l’appello interposto dalla Compagnia Internazionale Gestione
Alberghi/Hotels S.r.l. (già Eurotel Group S.r.l.), nei confronti di Cipriani Fabio,
avverso la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale la società era stata
condannata a corrispondere al Cipriani una somma pari ad Euro 23.092,78, oltre
accessori di legge, a titolo di differenze retributive maturate dal lavoratore nel
corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appellante.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società articolando quattro
motivi.
Il Cipriani ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della
Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso
per cassazione, recante la data del 28/12/2017 – sottoscritto dall’Amministratore
Unico legale rappresentante della Compagnia Internazionale Gestione
Alberghi/Hotels S.r.l. (già Eurotel Group S.r.l.), Cinesi Maria Teresa, e dai
difensori, avv.ti Roberto Carli e Paolo Massicci -, con contestuale accettazione
firmata da Cipriani Fabio e dal difensore. avv. Otello Bagalini.
Osserva il Collegio che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e
391 cod. proc. civ. per dichiarare l’estinzione del processo, come richiesto
concordemente dalla ricorrente e dal controricorrente.

1

La Corte di territoriale di Ancona, con sentenza depositata in data 23/10/2013,

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, avendo le parti già
stabilito. nell’atto di rinunzia-accettazione, che le stesse vengano integralmente
compensate tra le stesse.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2018

La Corte dichiara estinto il processo.

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